Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2341 del 03/02/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 2341 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso 2600-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende
Data pubblicazione: 03/02/2014
unitamente all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
– intimato avverso la sentenza n. 13031/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 28/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ric. 2012 n. 02600 sez. M3 – ud. 05-12-2013
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DI NARDO SALVATORE;
2600/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13031/2010 il Tribunale di Napoli
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.
Salvatore Di Nardo di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
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Napoli-Barra di accoglimento della domanda proposta dal sig.
2600/2012
Con il 2 ° motivo denunzia <
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 0 motivo denunzia violazione e falsa applicazione
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.; nonché <
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n.
3, c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
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degli artt. 12 L. n. 481 del 1995, 1196 c.c., in riferimento
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pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del ‘/
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale che non risulta invero inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo,
Cass.,
19/12/2011,
n.
27500;
Cass.,
19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
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2600/2012
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria del Di Nardo, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le
spese
del
giudizio di merito possono essere
integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo
la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
originaria del Di Nardo. Compensa le spese dei gradi di
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Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
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merito. Condanna il Di Nardo al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
600,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori
Roma, 5/12/2013
Il Giudice est.
come per legge.