Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4765 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36077-2018 proposto da:
ENEL SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE PIZZONIA, LAURA TRIMARCHI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3573/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1 Con sentenza n. 3573/16/18, depositata in data 29 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Enel Spa avverso la sentenza n. 966/19/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento IRPEF 2011.
1.2 La CTR riteneva di condividere la decisione di primo grado, secondo la quale in presenza di omessa ritenuta di acconto su interessi corrisposti a settembre 2012, l’atto di ravvedimento operoso avrebbe dovuto essere presentato entro la data del 30.9.2012 e non il 29.12.2012, come effettuato dalla contribuente, non avendo quest’ultima addotto in sede di appello elementi utili ad una riforma della sentenza.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Enel spa deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 4, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, per aver la CTR illegittimamente ritenuto tardivo il ravvedimento operoso della società;
2 Va rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente in quanto la censura contenuta nel ricorso prospetta una errata ricognizione della norma astratta e pertanto è da escludere il vizio correlato alla doppia conforme applicabile nell’ipotesi censura motivazionale che non è stata dedotta.
3 Il motivo è fondato
3.1 La L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 4, dispone che “se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento nr dell’imposta”. Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame stabilisce che “i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’art. 3, in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” mentre ai sensi del successivo comma 4, “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.
3.2 Ciò premesso risulta accertato: a) che Enel spa ha omesso il versamento della ritenuta alla fonte su interessi relativi a debito finanziaria corrisposti nel mese di settembre 2011; b) che la contribuente ha presentato nel termine ordinario – 30.9.2012 – una prima dichiarazione nella quale non erano esposte nè le ritenute nè era effettuato il pagamento; c) che in data 24.12.2012 la contribuente si è avvalsa del “ravvedimento operoso” previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 34, comma 4, avendo provveduto al pagamento delle ritenute con interessi e le sanzioni calcolate nella misura ridotta (1/10 del minimo); d) che in data 29.12.2012 Enel spa ha presentato la dichiarazione integrativa esponendo le ritenute.
3.3 La questione interpretativa da risolvere è quella dell’individuazione del termine entro il quale il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
3.4 La CTR, aderendo alla prospettazione dell’Ufficio, ha ritenuto che il termine da rispettare per il ravvedimento operoso sia quello ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi (30/9/2012).
3.5 La lettura del testo della disposizione non autorizza tale opzione ermeneutica. La norma, infatti, non contiene alcun elemento lessicale dal quale si possa evincere che il versamento dell’importo debba avvenire alla scadenza ordinaria prevista per legge per presentare la dichiarazione annuale. In ciò la disciplina del ravvedimento speciale si differenzia da quello ordinario che, con differente formulazione, consente la regolarizzazione di errori e/o omissioni “entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione” (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. b)).
3.6 Ai fini del ravvedimento speciale previsto dal più volte citato art. 34, si richiede che la regolarizzazione avvenga “anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute “.
3.7 Nel caso in esame il versamento della ritenuta, maggiorata degli interessi e della sanzione, ha preceduto la dichiarazione con le ritenute correttamente esposte e pertanto si sono verificate le condizioni per la regolarizzazione della violazione.
4. Il ricorso va, quindi, accolto e la causa non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla contribuente
6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle relative alla fase di merito possono essere compensate avuto riguardo alla natura della controversia e all’esito dei giudizi.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020