Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4744 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27715-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
L.P., rappresentato e difeso, per procura a margine del
controricorso, dall’avv. Marco SIVIERO, ed elettivamente domiciliato
in Roma, al viale Anicio Gallo, n. 102, scala A, interno n. 13,
presso lo studio legale dell’avv. Fabrizio POLESE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1832/19/2018 della Commissione tributaria
regionale della CAMPANIA, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IRPEF ed IRAP per il periodo d’imposta 2010, la CTR accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la nullità dell’atto impositivo “per invalidità della sottoscrizione dell’atto impugnato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42” in quanto la delega di firma rilasciata dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate non indicava il termine di validità della delega ed il nominativo del delegato.
2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso.
3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Vanno preliminarmente esaminate e disattese le eccezioni del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza per non avere indicato in quale sede processuale l’Agenzia delle entrate avrebbe prodotto gli atti ed i documenti a cui ha fatto riferimento nel ricorso e perchè lo stesso è stato redatto mediante la tecnica del “copia ed incolla” degli atti processuali, in violazione dell’art. 366 c.p.c..
2. Al riguardo, deve premettersi che il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia e sotto questo profilo è pienamente autosufficiente, anche con riferimento all’indicazione dei documenti prodotti, peraltro allegati al ricorso, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ed anche alle “raccomandazioni” di cui al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015.
3. Quanto all’altra eccezione, l’infondatezza deriva dal rilievo che la ricorrente si è limitata a riprodurre nel ricorso l’ultima pagina dell’avviso di accertamento, contenente la sottoscrizione del funzionario delegato, nonchè l’atto dispositivo n. 26 dell’11/03/2014 emesso dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate e l’atto di rinnovo dell’incarico a “Capo Team 7 controlli specialistici Area imprese minori L.A.” del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato. Si è quindi al di fuori di quei casi di ricorso inammissibile perchè redatto con la tecnica dell’assemblaggio di atti e documenti processuali, ulteriormente precisandosi che la riproduzione dell’intero contenuto motivazionale della sentenza impugnata è del tutto irrilevante stante la necessità di produzione della stessa ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
4. Venendo, quindi, al merito del ricorso, il primo motivo, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere i giudici di appello ritenuto inidoneo l’atto di delega perchè generico, in quanto non indicava il termine di validità della delega ed il nominativo del delegato, è fondato e va accolto.
5. Invero, recentemente questa Corte ha affermato il principio, cui non si è attenuta la CTR, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex all’art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).
6. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui è dedotto un vizio motivazionale, risultando del pari superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità dello stesso proposta dal controricorrente.
7. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla competente CTR, in diversa composizione, per nuovo esame, anche delle questioni rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020