Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4751 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25706-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL A SOCIO UNICO IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMANGOLI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GORLANI,

INNOCENZO GORLANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 402/23/2018, depositata il 29.1.2018 pronunciata dopo la riassunzione del processo, conseguente alla sentenza di questa Corte n. 13314/2016, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Bergamo che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento conseguente a una verifica fiscale, all’esito della quale era emersa l’errata applicazione dell’aliquota al 4% in luogo del 20% sulle fatture emesse per la costruzione di un immobile abitativo avente caratteristiche di lusso.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione del D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5, lamentando che la CTR aveva ritenuto che l’immobile di sua proprietà, sommati i vani ripostiglio, superasse addirittura i mq 240,00, circostanza nemmeno contestata dall’ufficio e non corrispondente a realtà;

2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione del D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 5, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, lamentando che la CTR non aveva accertato il rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

La CTR non ha esaminato e motivato sul punto controverso oggetto di discussione tra le parti relativo alla superficie utile dell’immobile, atteso che anche l’ufficio aveva contestato il superamento dei mq. 200,00 (sommando i due locali adibiti a ripostiglio), ma giammai il superamento del mq. 240,00 sicchè si imponeva l’accertamento del rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta.

Per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorreva, ai sensi della normativa vigente ratione temporis fare riferimento ai requisiti fissati dal D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, distinguendo: le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta (art. 5) le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) (art. 6).

Dalla motivazione della sentenza della CTR non si evince come sia stata accertata la superficie utile (di mq 240,00) in considerazione del fatto che l’ufficio aveva contestato il superamento dei mq. 200,00 (considerando i due locali adibiti a ripostiglio), ma non il superamento del mq 240,00 e nulla è stato detto in merito al rapporto tra superficie coperta e superficie scoperta.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA