Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2353 del 03/02/2014
Civile Decr. Sez. 6 Num. 2353 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
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sul ricorso proposto da:
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PARSITALIA s.r.l. (08077910589), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo Benigni. presso
lo studio del quale in Roma, Circonvallazione Clodia n. 169, è elettivamente domiciliata;
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ricorrente
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contro
CANTARINI Nello (CNT NLL 40H25 C060H), CANTARINI Silvana (CNT SVN 44L50
H501M), CANTARINI Celestino (CNT CST 52S02 H501N), elettivamente domiciliati in Roma,
via Germanico n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Franco Di Lorenzo. dal quale sono
rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso;
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controricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6097 del 2012, depositata in data 4 dicembre
2012.
Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso proposto da PARSITALIA s.r.l. e l’accettazione, da parte del difensore
dei controricorrenti, munito di procura comprensiva della facoltà di accettare rinunce, della predetta
rinuncia;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc.
civ.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che, stante l’accettazione della rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai
difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
possono chiedere che sia fissata l’udienza.
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Data pubblicazione: 03/02/2014
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2014
Il Consigliere coordinatore