Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4702 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19238-2017 proposto da:

V.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato TULLIO GESUE’ RIZZI ULMO giusta procura notarile in

atti;

– ricorrente –

contro

F.G., F.P., F.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTEZEBIO N. 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MARTORIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ENRICO DE SENA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.L., V.A., V.T.,

C.G., C.M.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2408/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Le sorelle V.C., V.L. e V.G. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nola i fratelli V.B., V.T. e V.A. nonchè la madre Ca.Te. per ottenere la dichiarazione di nullità per mancanza di causa di tre atti, denominati vendite a titolo di vitalizio, stipulati tra i coniugi V. Giovanni e Ca.Te. e i tre convenuti. Chiedevano, per effetto della nullità, l’apertura della successione ab intestato del padre V.G. con inclusione all’interno della massa ereditaria anche dei beni oggetto dei tre negozi impugnati, costituiti da terreni e fabbricati – e la conseguente divisione ereditaria.

Le attrici, in subordine, agivano per l’accertamento della simulazione degli atti di vendita, dissimulanti una donazione, e ancora in via subordinata promuovevano azione di riduzione per l’accertamento dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima, per effetto delle due donazioni compiute dal de cuius, e chiedevano in ogni caso di procedere alla divisione ereditaria.

Si costituivano V.B., V.T. e V.A. contestando ogni pretesa attorea, salvo associarsi alla domanda di divisione ereditaria dei restanti beni del de cuius.

A seguito dell’interruzione del giudizio, per decesso di Ca.Te., con separato atto di citazione dinanzi al medesimo giudice, le attrici, chiedevano in aggiunta anche lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni rientranti nell’asse materno; le stesse provvedevano anche a riassumere il giudizio già intrapreso.

V.B. si costituiva riportandosi alle medesime difese; V.A. rimaneva contumace, mentre V.T. si associava alle richieste delle tre sorelle. Riuniti i due processi, il Tribunale disponeva l’espletamento di prove testimoniali.

Al termine della fase istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza non definitiva n. 1586/2008, qualificate le tre vendite come contratti di vitalizio misto a donazione remuneratoria, riteneva i suddetti contratti validi in quanto espressioni di autonomia contrattuale delle parti, affermando che in ragione di tale principio era ammessa nell’ordinamento la figura della rendita vitalizia “mixta cum donatione”, concretantesi quando nell’obiettivo squilibrio tre le prestazioni corrispettive, un contraente addivenga alla stipulazione del contratto con l’intento di realizzare, oltre allo scambio di attribuzioni patrimoniali proprio della rendita vitalizia, anche un vantaggio a favore della controparte a titolo di liberalità. Nel caso di specie la validità dei contratti emergeva dalle prove testimoniali, dall’esame complessivo dello stile di vita familiare e dall’ossequioso rispetto degli adempimenti di forma in sede di stipula di tali contratti.

Tuttavia, considerando che le donazioni remuneratorie erano suscettibili di collazione e riduzione in caso di intervenuta lesione della quota di legittima degli eredi legittimari, il giudice di prime cure riteneva gli stessi negozi nulli per tale ragione, dichiarava aperta la successione di entrambi i genitori, indicando quali eredi i sei fratelli in causa, e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio. Avverso tale sentenza V.B. formulava riserva di impugnazione. Veniva dunque disposta consulenza tecnica d’ufficio, rinnovata in un successivo momento per permettere il chiarimento di una serie di richieste di parte, al fine di integrare la prima relazione e di definire la divisione, ed all’esito della perizia il Tribunale si pronunciava definitivamente con sentenza n. 2253/2015, con la quale disponeva la divisione ereditaria.

La sentenza veniva impugnata da V.B., mentre rimanevano contumaci C.G. e M.T., eredi di V.G.. Si costituivano F.G., A. e P., quali eredi di V.C., nonchè V.L. e V.T., che concludevano per il rigetto dell’appello e la conferma delle sentenze impugnate. V.A., si costituiva per ottenere l’accoglimento dell’appello e la riforma delle sentenze impugnate.

Al termine del secondo grado di giudizio la Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2408/2017 dichiarava infondato l’appello proposto avverso le due sentenze, che venivano integralmente confermate.

Secondo i giudici di appello il Tribunale, conformandosi alle Sezioni Unite n. 6532/1994, si era correttamente attenuto al principio di diritto secondo cui nel contratto di vitalizio alimentare l’aleatorietà costituisce elemento essenziale, la quale va accertata con riguardo al momento conclusivo del contratto, ragion per cui la motivazione della sentenza era da considerarsi sufficiente e non contraddittoria.

Peraltro la Corte rimarcava la congruità motivazionale circa la valutazione della consulenza tecnica da parte del Tribunale, il quale aveva affermato che la CTU si fosse svolta sulla base di “accurate indagini di mercato” e “mediante applicazione di corretti criteri tecnici”, appropriati al caso di specie.

Il gravame proposto da V.B. andava respinto, ritenuto che esso si risolveva in una serie di critiche del tutto generiche, che non offrivano elementi idonei a pervenire a riscontri diversi degli accertamenti peritali, e che pertanto non giustificavano un discostamento dalle valutazioni, corrette e congruamente motivate, poste alla base della pronuncia di primo grado.

Pertanto, rigettate tutte le pretese di parte appellante, condannava questa al rimborso delle spese in favore di F.G., A. e P., mentre compensava le spese nei confronti di V.A. e V.T..

Avverso tale sentenza ricorre V.B. sulla base di un solo motivo di ricorso, con cui lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Hanno resistito con controricorso F.G., F.A., F.P., in qualità di eredi di V.C.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.

Sostiene parte ricorrente che la motivazione della pronuncia di secondo grado sarebbe assolutamente insufficiente relativamente a una serie di punti controversi e decisivi del giudizio, che la Corte avrebbe omesso di valutare, conformandosi, senza effettive valutazioni, alle due sentenze emesse dal Tribunale di Nola. I giudici dell’appello si sarebbero acriticamente adeguati alla motivazione del giudice di prime cure, qualificando i contratti in esame quali contratti di vitalizio misto a donazione, senza una concreta valutazione dell’alea contrattuale. Di conseguenza avrebbero passivamente avallato l’incarico peritale relativo alla divisione, che risulterebbe in più parti viziato, dal momento che non avrebbe calcolato il valore delle prestazioni materiali e assistenziali fornite dai figli verso i genitori, avrebbe operato un’irrisoria valutazione ribassata degli immobili, e da ultimo non avrebbe considerato la forza lavoro impiegata per mantenere la produttività dei terreni e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni.

Il ricorso è inammissibile.

Con D.L. n. 83 del 2012, conv. modif., L. n. 134 del 2012, il legislatore ha riformulato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevedendo che la norma, nel suo nuovo testo, si applichi a tutti i ricorsi per cassazione proposti dal 11 settembre 2012, tra cui rientra, ovviamente, anche quello oggi pendente.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e tra cui rientrano la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; cfr. S.U. 8053/2014).

Alla luce del nuovo testo questa Corte esclude la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione (Cass. 16300/2014), ragion per cui non possono essere sollevate doglianze per censurare la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (caso in cui, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.).

Il motivo di ricorso formulato dall’odierno ricorrente si risolve in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, che resta indiscutibilmente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione, e che pertanto deve dichiararsi inammissibile riferendosi esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 24247/2016).

Inoltre trattandosi di ricorso avverso sentenza emessa all’esito di un giudizio di appello introdotto in epoca successiva all’11 settembre 2012, ed avendo la stessa deciso in conformità di quanto statuito dal giudice di primo grado fondando la propria decisione sulle medesime ragioni del giudice di prime cure, la deduzione del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche ove correttamente formulata, alla luce della novellata previsione normativa, sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c.. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma degli stessi artt. 1-bis e 13 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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