Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4734 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33064-2018 proposto da:
R.M.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato
MASSIMILIANO CESARE FORNARI ed elettivamente domiciliata a Roma, via
Muzio Clementi 51, presso lo studio dell’Avvocato VALERIO SANTAGATA,
per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANDREA DI
MICCO, presso il cui studio a Latina, via dei Boi 25, elettivamente
domicilia, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 813/2018 del TRIBUNALE DI LATINA, depositata
il 26/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Latina, con la sentenza in epigrafe, in totale riforma della sentenza pronunciata dal giudice di pace di Terracina in data 14/1/2013 ed in accoglimento delle domande proposte dall’appellante P.G., ha risolto il contratto di mutuo concluso tra la stessa e la convenuta R.M.G., per inadempimento di quest’ultima, e l’ha, per l’effetto, condannata alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma residua di Euro 2.350,00, oltre interessi e spese di lite per i due gradi di giudizio.
Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che i testi escussi avevano confermato la consegna, da parte di P.G. in favore di R.M.G., della somma di Euro 3.500,00 in data 4/10/2006, al fine di consentire quest’ultima l’acquisto di un’autovettura, nonchè l’assunzione dell’impegno, da parte della R., di restituire, in rate mensili, la somma ricevuta, e che, in conseguenza della mancata prova dell’adempimento di tale obbligazione da parte della mutuataria, R.M.G. è incorsa, per aver cessato il pagamento rateale concordato, in un grave inadempimento.
Il tribunale, quindi, ha accolto la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla P. ed ha, per l’effetto, condannato la R. alla restituzione, in suo favore, della somma residua di Euro 2.350,00, oltre interessi e spese di lite per i due gradi di giudizio.
R.M.G., con ricorso notificato il 30/10/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’indicata sentenza.
Ha resistito, con controricorso notificato in data 19/11/2018, P.G. la quale ha, in via pregiudiziale, eccepito la tardività del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè degli artt. 1218,1344,1813,1453,1455,2721 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione circa gli elementi costitutivi del contratto di mutuo.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1453,1455 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione circa il grave inadempimento contrattuale.
3. Il ricorso, notificato in data 30/10/2018, è inammissibile in quanto tardivo. La sentenza impugnata, infatti, resa in un giudizio introdotto con atto di citazione notificato in data senz’altro successiva al 4/7/2009, è stata depositata in data 26/3/2018. Ne consegue, innanzitutto, che trova applicazione l’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo in vigore ratione temporis, a norma del quale “indipendentemente dalla notificazione,… il ricorso per cassazione… non (può) proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, ed, in secondo luogo, che tale termine – al quale devono essere aggiunti i trentuno giorni di sospensione dal 1/8/2018 al 31/8/2018 (L. n. 742 del 1969, art. 1, nel testo applicabile ai sensi del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, commi 1 e 3, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014, trattandosi di sentenza depositata in data anteriore al 1/8/2015: cfr. Cass. n. 20866 del 2017) – è senz’altro scaduto (in mancanza di un’espressa istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, ed a seguito del differimento automatico della sua scadenza al primo giorno non festivo, posto che il 27 ed il 28/10/2018 sono caduti, rispettivamente, sabato e domenica: art. 155 c.p.c., commi 4 e 5) in data 29/10/2018.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, cit., se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020