Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4628 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. lav., 21/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 21/02/2020), n.4628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14875/2016 proposto da:
HS – HOSPITAL SERVICE S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 28,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BONOLI, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6888/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/12/2015 R.G.N. 9825/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata in data 7.12.2015, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina depositata il 7.12.2010, ha dichiarato la legittimità dei compensi percepiti, a titolo di retribuzione per l’attività di titolare di organi della HS Hospital Service negli anni 2004, 2005 e 2006, dall’appellante G.D., responsabile commerciale presso la predetta società.
Per la cassazione della sentenza la HS Hospital Service S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, gli ultimi tre dei quali articolati “in subordine al primo motivo”;
G.D. ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della HS Hospital Service S.p.A., Dott. I.M., e dal difensore, avv. Roberto Bottacchiari – ritualmente notificato alla controparte -, nel quale si dà atto che, medio tempore, “le parti hanno definito bonariamente la vertenza, prevedendo di estinguere il presente giudizio con compensazione integrale delle relative spese processuali di ogni fase e grado” e che, pertanto, “la HS Hospital Service S.p.A. rinuncia agli atti del presente giudizio, nonchè alle domande ed alle azioni in esso proposte ed esercitate nei confronti dell’Ing. G.D., con compensazione integrale delle spese di lite inerenti ad ogni fase e grado del giudizio”.
La società controricorrente ha, altresì, provveduto a depositare l'”Atto di accettazione della rinuncia”, nei termini innanzi indicati, sottoscritto, in data 13.12020, da G.D. e dal difensore Federico Bonoli.
Pertanto, avuto riguardo alla predetta documentazione, sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020