Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4325 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 20/02/2020), n.4325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13430/2018 proposto da:

O.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Davide Verlato, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2281/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

CHE:

1. il cittadino (OMISSIS) O.L. propone ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2281 del 17 ottobre 2017, di rigetto dell’impugnazione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del locale Tribunale, che ha respinto il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale del richiedente escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il ricorrente riferisce che, per problemi di comunicazione con il difensore costituito e senza colpa grave, non è riuscito a proporre per tempo ordinario ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza che è quindi divenuta definitiva;

3. trattandosi di un provvedimento che lede la propria libertà personale e i diritti fondamentali della persona che non è più impugnabile si ritiene necessario esperire il presente ricorso straordinario;

4. diversamente da quanto afferma il richiedente, il rimedio impugnatorio proposto, cioè il ricorso straordinario per cassazione, è inammissibile, in quanto esso non è esperibile avverso i provvedimenti che – come la sentenza d’appello in oggetto – sono soggetti agli ordinari mezzi di impugnazione secondo i normali criteri del giudizio di cognizione;

5. in particolare, nella specie, non ci si può avvalere del suddetto mezzo impugnatorio per rimediare alla mancata tempestiva proposizione dell’ordinario ricorso per cassazione;

6. pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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