Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4360 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4360
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23703/2018 proposto da:
A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Giandomenico Della Mora, giusta procura speciale
rilasciata in atto separato;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il
12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/10/2019 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino pakistano A.M..
Il ricorrente ha dichiarato di essere dovuto fuggire perchè, scoperta la propria omosessualità, i familiari hanno minacciato di ucciderlo.
La narrazione della vicenda è stata ritenuta inverosimile dal Tribunale, sia in relazione alla contraddizione sul periodo di scoperta del proprio orientamento sessuale sia per essersi fatto scoprire in una condizione di forte pericolo, per aver consumato un rapporto sessuale vicino ad una finestra rendendosi facilmente visibile, sia infine per aver dichiarato che il suo ex compagno era deceduto durante la fuga, successivamente di aver conosciuto l’attuale compagno in Italia ed infine che l’attuale compagno è stato la causa della fuga.
Sono stati di conseguenza esclusi sia il rifugio, sia la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). In relazione alla lettera c), pur essendo riconosciuta una situazione critica in Punjab per la radicalizzazione talebana, il rischio terroristico e le attività repressive della Polizia per colpire il fenomeno, tuttavia si è esclusa una situazione di violenza generalizzata.
La protezione umanitaria è stata esclusa ritenendo che l’integrazione sociale del ricorrente non fosse elemento sufficiente per la sua concessione, in quanto tutta la famiglia vive in Pakistan e non sono stati documentati problemi di salute che consentano l’allontanamento.
Ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il ministero dell’Interno ha depositato controricorso.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per non aver attivato il dovere di cooperazione istruttoria sulla repressione e discriminazione per omosessualità. La censura, prospettata in modo del tutto generico, è inammissibile.
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria è del pari inammissibile per genericità, in quanto non contiene critiche specifiche alla ratio di rigetto di questa tipologia di permesso di soggiorno.
In conclusione il ricorso è inammissibile. Deve essere applicato il principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in Euro 2100 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, in relazione al versamento dell’ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020