Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4161 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINO Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20838-2018 R.G. proposto da:

Z.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Gianfranco TESTA, presso il cui studio legale

sito in Roma, alla via Labicana, n. 92, è elettivamente

domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/18/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data

04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF conseguito da Z.C. nell’anno d’imposta 2009, emesso sulla base delle risultanze degli accertamenti bancari effettuati dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Amaga s.r.l., società a ristretta base sociale, di cui la Z. è socia al 95% (unitamente al coniuge, socio al 5%), con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate ritenendo validamente conferita la delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo con l’ordine di servizio emesso dal Direttore dell’Agenzia fiscale e, quanto al merito dell’accertamento bancario, sulla premessa che l’accertamento dell’Ufficio era “conforme al disposto legislativo ed alla giurisprudenza di legittimità sulla presunzione legale in materia di indagini bancarie e di distribuzione ai soci di una società a ristretta base sociale”, che “le evidenze bancarie, documentalmente, hanno con sentito di far luce sul mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione dei redditi da capitale da parte della Z.”.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la contribuente con due motivi, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR ad equiparare l’ordine di servizio redatto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con la delega di firma richiesta dal citato art. 42, per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Sostiene, altresì, che la CTR aveva errato a ritenere legittimamente sottoscritto il ricorso in appello da funzionario privo di delega, peraltro mai prodotta in giudizio, conferita da un incaricato di funzioni dirigenziali e non da un dirigente nominato a seguito di pubblico concorso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4.

3. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il secondo motivo che è fondato limitatamente alla statuizione adottata dai giudici di appello sul merito della controversia e non sui motivi proposti con riferimento alla nullità dell’avviso di accertamento e dell’atto di appello perchè sottoscritto da funzionario privo di delega, oggetto del primo mezzo di cassazione.

4. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice “di specificare le ragioni del suo convincimento”, quale “elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale” è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che “l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità” e che “le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti” (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonchè la giurisprudenza ivi richiamata).

4.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e che presentano una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

4.2. Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

5. In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata là dove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello incentrati sull’infondatezza della pretesa fiscale, li hanno rigettati affermando che l’accertamento dell’Ufficio era “conforme al disposto legislativo ed alla giurisprudenza di legittimità sulla presunzione legale in materia di indagini bancarie e di distribuzione ai soci di una società a ristretta base sociale” e che “le evidenze bancarie, documentalmente, hanno consentito di far luce sul mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione dei redditi da capitale da parte della Z.”, senza alcuna valutazione critica delle questioni che l’appellante aveva dedotto con i motivi d’impugnazione della sentenza di primo grado – sommariamente riprodotti nel ricorso (alle pagine 5 e 6) ma con debita allegazione del relativo atto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso come postulato nel Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CFN del 17/12/2015, in tal modo non consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

6. Il motivo è invece infondato, come sopra anticipato, con riferimento alla questione della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione, avendo i giudici di appello rigettato il motivo di impugnazione sulla base della documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria (“disposizione di servizio” n. 48 del 01/12/2011) e, quanto al difetto di delega del funzionario che aveva sottoscritto il ricorso in appello, richiamato il principio espresso da questa Corte nella sentenza n. 20628 del 2015.

7. Il primo motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza avendo la ricorrente del tutto trascurato di riprodurre nel ricorso o di allegare allo stesso (in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e alle “raccomandazioni” di cui al succitato Protocollo d’intesa) la “disposizione di servizio” cui ha fatto riferimento nel motivo, così impedendo a questa Corte di esaminarne il contenuto per effettuare il necessario vaglio di fondatezza della censura. Peraltro, il mezzo in esame è anche palesemente infondato in quanto in contrasto con l’orientamento recentemente espresso da questa Corte e che si ritiene di condividere, in base al quale “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

8. Il motivo in esame è altresì infondato là dove deduce il difetto di delega al funzionario che aveva sottoscritto l’atto di appello, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente richiamato dalla CTR, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”, mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, sicchè, ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente” (Cass. n. 20628 del s015; conf. Cass. n. 15470/2016; n. 27570/2018; nonchè, più recentemente, Cass. n. 2138 del 25/01/2019, Rv. 652326, secondo cui “Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all’ufficio ovvero l’usurpazione del potere”. Eccezioni mai formulate – nè ovviamente provate – dalla ricorrente).

9. In estrema sintesi, all’accoglimento del secondo motivo di ricorso nei termini di cui sopra consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR perchè provveda a riesaminare la vicenda, fornendo adeguata e congrua motivazione, ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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