Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14821 del 05/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 05/07/2011), n.14821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2006 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 12/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. ha impugnato l’avviso di rettifica Iva 1997 col quale si escludeva un costo portato in detrazione ritenuto relativo ad una operazione inesistente. Respinto in primo grado, il ricorso è stato accolto in appello. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contrariamente a quanto eccepito dal resistente, la difesa dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Corte di Cassazione può essere assunta dalla Avvocatura Generale dello Stato senza necessità di specifico conferimento di procura (Cass. 23020/2005).

Col ricorso si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5). Si lamenta che la CTR abbia fatto carico all’Ufficio di non aver dimostrato la inesistenza della operazione contestata, mentre sarebbe spettato al contribuente di provarne la realtà, invocata come fonte di un costo deducibile. Si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare i numerosi elementi evidenziati dall’Ufficio che deponevano per il carattere fittizio della operazione fatturata.

La censura è fondata.

La CTR ha osservato che “In prime cure l’Organo giudicante, con riferimento al giudizio in sede penale, ha concluso che quanto verbalizzato sulla mancanza del documento di trasporto del mezzo meccanico non può costituire elemento idoneo per poter da solo sostenere l’inesistenza delle operazioni documentate in fattura, non essendo stata esclusa la disponibilità da parte dell’impresa di mezzi analoghi a quelli del nolo fatturato. La Commissione ritiene che l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare una verifica più adeguata e approfondita per sostenere l’accusa di falsa fatturazione e non soffermarsi alle semplici dichiarazioni dei rispettivi contraenti, peraltro sottoposti ad interrogatorio senza la legittima assistenza di un difensore …”.

La decisione mostra di muovere dal presupposto che fosse l’Ufficio a dover dimostrare la fondatezza della contestazione, mentre la prova delle circostanze che giustificano detrazioni e deduzioni di imposta invocate dal contribuente incombe a quest’ultimo. Questa corte ha già chiarito che, qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cass. 2008/2847; 151454/2009; 15395/2008). Nella specie risulta che la fattura in questione esponeva il costo del noleggio senza indicare il periodo in cui sarebbe avvenuto; che dalla contabilità non risultava che le imprese disponessero del mezzo di trasporto col quale l’escavatore sarebbe stato trasferito dall’una a all’altra; che i titolari di esse si erano contraddetti riferendo le modalità di pagamento dell’operazione; che nè il trasporto nè il pagamento trovavano univoci riscontri in contabilità. Sulla scorta di tali emergenze, l’affermazione che “l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare una verifica più adeguata e approfondita per sostenere l’accusa di falsa fatturazione” è ingiustificata, ed il fatto che nel giudizio penale la falsa fatturazione fosse stata esclusa perchè non idoneamente provata era irrilevante, per la diversità dei criteri che disciplinano i due tipi di processo (Cass. 3724/2010, 1014/08, 5720/07).

Va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata. La causa va rimessa ad altra sezione della CTR della Basilicata che ripeterà il giudizio applicando i principi sopra richiamati, e deciderà anche sulle spese di questo grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Basilicata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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