Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4234 del 19/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 19/02/2020), n.4234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28935-2018 proposto da:
J.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 466/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
J.N., gambiano, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Torino che ha confermato il rigetto della sua domanda di protezione internazionale;
il ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, oltre che l’omesso esame di fatto decisivo;
censura la sentenza per avere escluso la credibilità di quanto dichiarato in ordine all’orientamento omosessuale, base della domanda di protezione;
il ricorso è inammissibile per genericità e perchè suppone un sindacato di fatto;
il giudizio di non credibilità della versione fornita dal richiedente a fondamento della domanda integra una valutazione di pieno merito; tale valutazione, che la corte d’appello ha motivatamente svolto, non risulta concretamente censurata sul versante e nei limiti di cui all’attuale art. 360 c.p.c., n. 5, mediante l’indicazione di fatti storici specifici e decisivi, la cui doverosa considerazione sarebbe stata omessa.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020