Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4261 del 19/02/2020

Cassazione civile sez. I, 19/02/2020, (ud. 08/11/2019, dep. 19/02/2020), n.4261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4776/2016 proposto da:

CI.ZA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Ravà n. 106, presso

lo studio dell’avvocato Arturo Salvati, rappresentata e difesa

dall’avvocato Giovanni Gabellone, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n.

21, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Torrisi, rappresentato

e difeso dall’avvocato Salvatore Rosario Giannaccari, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1044/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 08/11/2019 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Lecce, respingendo con sentenza 1044/2015 del 23 dicembre 2015 il gravame proposto dalla CIZA s.r.l., ha confermato la decisione che in primo grado su istanza di C.S., già socio di CIZA, aveva condannato la medesima CIZA a rimborsare all’istante, sulla maggior somma di Euro 86.700,00 reclamata in citazione, la minor somma di Euro 50.500,00, e ciò a fronte dei versamenti effettuati dal C. in favore della società nel corso dell’anno 2003 e del fatto, condiviso da entrambe le pronunce di merito e non oggetto di censura in sede di gravame, che “dai libri della società, segnatamente dal libro giornale, emergeva che i bonifici per complessivi Euro 36.200,00 effettuati dal socio C. costituivano conferimenti in società e, quindi capitale di rischio, mentre i restanti versamenti per Euro 50.500,00, non collegati a specifica causale, costituivano meri finanziamenti ripetibili”.

La CIZA impetra ora la cassazione della sentenza qui impugnata sulla base di tre motivi di ricorso, cui replica il C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso la CIZA lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1813 e 2697 c.c., giacchè la Corte d’Appello, nel ritenere decisive, insieme al difetto di contestazione al riguardo, le annotazioni riportate nel libro giornale e regolando in tal modo la fattispecie sulla base di una presunzione, avrebbe addossato ad essa ricorrente l’onere di provare la natura dei versamenti effettuati, astenendosi, in particolare, dal “condurre una indagine completa, non limitata al solo uso dei termini utilizzati per le annotazioni nel libro giornale evidentemente atecnici e quindi non indicativi della reale volontà delle parti, ma estesa anche al modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, alle finalità pratiche cui esso appariva essere diretto e agli interessi che vi erano sottesi”.

3. Il motivo è fondato e la sua fondatezza, riflettendosi su un accertamento di fatto logicamente preordinato all’interpretazione della volontà delle parti e alla qualificazione giuridica della specie in argomento, solleva dal prendere in esame gli ulteriori motivi di ricorso, insistenti su questi profili, che restano perciò assorbiti.

4. Questa Corte, a fronte della crescente diffusione nella prassi societaria di fenomeni intesi a sopperire alla debolezza della struttura finanziaria delle imprese mediante il ricorso a strumenti di varia natura, ha da tempo messo in luce, in relazione agli apporti operati in tal senso dai soci, la distinzione tra finanziamenti e versamenti in conto capitale (Cass., Sez. I, 03/12/1980, n. 6315) o, come pure si è precisato rimarcando la diversa fonte causale di ciascuna operazione, tra “erogazioni di capitale di credito” ed “erogazioni di capitale di rischio” (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).

Le prime sono di regola ricondotte allo schema negoziale del mutuo, di guisa che, mentre il socio assume la veste di creditore della società, questa iscrive la relativa posta tra i propri debiti e sarà tenuta al suo rimborso alla scadenza (Cass., Sez. I, 21/05/2002, n. 7427); le seconde danno, invece, vita ad un negozio atipico di conferimento, che è destinato ad incrementare il patrimonio sociale, mettendo a disposizione della società i mezzi finanziari che questa potrà utilizzare in funzione di deliberare future operazioni di aumento del capitale sociale e che non danno titolo alla restituzione se non a seguito della sua liquidazione e nei soli limiti dei residui attivi (Cass., Sez. I, 24/07/2007, n. 16393). Più in dettaglio, i versamenti effettuati dai soci in conto capitale, sebbene non diano luogo ad un immediato incremento del capitale sociale e non attribuiscano alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, hanno tuttavia una causa che, di regola, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio. Siffatti versamenti, variamente denominati, sono connotati dalla comune caratteristica di essere destinati ad incrementare il patrimonio della società, senza riflettersi sul capitale nominale della società, non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere chiesti dai soci in restituzione soltanto per effetto dello scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Tuttavia, tra la società ed i soci può anche essere convenuta l’erogazione di capitale di credito; quindi, i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi il diritto alla restituzione anche durante la vita della società. (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7980).

5. Per stabilire, poi, se un determinato versamento tragga origine da un mutuo o se invece sia stato effettuato quale apporto del socio al patrimonio della società o, meglio, se il versamento del socio alla società possa ritenersi effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell’ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra socio e società sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale diretto unicamente ad incrementare il patrimonio sociale (Cass., Sez. I, 19/07/2000, n. 9471). E’ questa una tipica attività di interpretazione della volontà negoziale delle parti che si esprime nell’operazione da essi realizzata, che compete esclusivamente al giudice del merito esperire per mezzo di un apprezzamento di fatto che non è censurabile in cassazione, se non per violazione delle regole ermeneutiche o per eventuali carenze o vizi logici della motivazione che quell’accertamento sorregge (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).

6. Onde però consentire al giudice di operare siffatto apprezzamento, è onere della parte, che reclami anzitempo la restituzione delle somme corrisposte alla società, provare che i detti versamenti siano stati eseguiti per un titolo che ne giustifichi la pretesa di restituzione (Cass., Sez. I, 19/03/1996, n. 2314). Eppur vero che in ciò può essere d’ausilio l’appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio (Cass., Sez. I, 13/08/2008, n. 21563), dato che i conferimenti in conto capitale concorrono a costituire una riserva di patrimonio netto, mentre i versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i debiti, sicchè la circostanza che nel bilancio della società quei versamenti risultino collocati in una voce di debito può costituire un utile elemento per qualificare la natura dell’operazione finanziaria (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692). Ma la denominazione con cui gli stessi sono stati annotati nella contabilità sociale non è di per sè sufficiente, in difetto di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del finanziamento, per attribuire all’apporto una natura piuttosto che un’altra (Cass., Sez. I, 30/03/2007, n. 7980), stante anche la varietà e la relativa imprecisione che sovente caratterizzano tali denominazioni ed annotazioni contabili (Cass., Sez. I, 31/03/2006, n. 7692).

Da qui appunto la massima secondo cui “l’accoglimento della domanda con la quale il socio di una società di capitali chieda la condanna della società a restituirgli somme da lui in precedenza versate alla società medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi” (Cass., Sez. I, 19/03/1996, n. 2314).

7. Così compendiato il quadro di riferimento, l’impugnata decisione non mostra di coltivarne una nitida percezione laddove, ai fini di qualificare la natura dei versamenti effettuati dal C. in favore della società, reputa che l’onere della prova gravante sul socio sia stato nella specie convenientemente soddisfatto per mezzo delle sole annotazioni presenti nel libro giornale, ancorchè viga l’insegnamento che le annotazioni in parola non siano di regola sufficienti e che l’indagine del giudice richiesto della restituzione debba estendersi anche ad altri elementi di valutazione che è compito della parte rendere disponibili assolvendo il corrispondente onere probatorio.

Non avendo, dunque, la Corte d’Appello indagato rettamente se nella specie il C. abbia dato la prova che i predetti versamenti effettivamente costituissero un finanziamento in favore della società piuttosto che un conferimento in conto capitale, la decisione da essa assunta viola la norma richiamata in rubrica e merita perciò di essere cassata, con rinvio della causa al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Lecce che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020

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