Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14671 del 05/07/2011
Cassazione civile sez. III, 05/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 05/07/2011), n.14671
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5146-2009 proposto da:
G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI QUINZI 5 – interno 16/A, presso lo STUDIO CORSETTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MIGNANELLI GIANCARLO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.A., AURORA ASSICURAZIONI SPA, V.J.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 510/2008 del GIUDICE DI PACE di CASSINO del
2.2.08, depositata il 18/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1. G.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Cassino n. 510/2008.
La sentenza è stata depositata il 2.2.2008.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati V.A. e V.J..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che : “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.
4. – Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
Che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011