Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3394 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3394 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LUCCHESE PLACIDO N. IL 27/10/1990
avverso la sentenza n. 1263/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 08/10/2013
Considerato che:
Lucchese Placido ricorre avverso la sentenza, in data 6 novembre
2012, della Corte d’appello di Palermo, con cui è stata confermata la
condanna per il reato di riciclaggio e altro, e, chiedendone
l’annullamento, osserva che, è carente la motivazione in relazione alla
ritenuta sussistenza di elementi in base ai quali affermare la sua
responsabilità;
il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581,
motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da
illogicità;
questa corte ha stabilito che “La
mancanza
nell’atto
di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen.
– compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo
inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre,
quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere
una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass.
pen., sez l, 22.4.97, Pace, 207648).
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni
di elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice
d’appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame
degli argomenti difensivi attualmente riproposti;
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come
nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina,
214794);
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va
dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1000;
lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
2013
Roma, 8 ot