Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3958 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.3958
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22892-2018 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA
26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo
rappresenta e difende unitamente all’Avvocato MASSIMO PICCONE CASA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 93/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
C.C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 450/2015, in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF IVA IRAP 2010, ed ha depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti avendo la CTR accolto l’appello erariale sul presupposto che il ricorrente esercitasse attività di promotore finanziario, da inquadrare come attività di impresa, applicando quindi ad essa la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, sebbene l’avviso di accertamento riguardasse redditi che si assumevano percepiti dal contribuente nell’esercizio di attività di intermediazione immobiliare, come correttamente evidenziato dai Giudici di prime cure;
1.2. la doglianza è fondata atteso che dall’esame dell’avviso di accertamento, trascritto in parte qua ed allegato al ricorso, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 c.p.c., ha costituito oggetto di tassazione, per corrispettivi non dichiarati, l’attività di intermediazione immobiliare, che l’Ufficio ritenne fosse esercitata dal contribuente in aggiunta a quella di promotore finanziario, con riguardo alla quale non erano invece emersi “indizi specifici in merito all’occultamento di corrispettivi”;
1.3. la CTR ha quindi errato nell’accogliere l’appello dell’Ufficio sul presupposto dell’occultamento di reddito d’impresa derivante dall’attività di promotore finanziario, senza esaminare in alcun modo la circostanza di fatto, decisiva ai fini del giudizio, relativa allo svolgimento di attività di intermediazione immobiliare, da cui sarebbero derivati i corrispettivi oggetto dell’atto impositivo impugnato;
2. l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, con cui si lamenta, rispettivamente, l’erronea applicazione della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e dell’art. 2727 c.c., circa i prelevamenti/addebiti sui c/c bancari del ricorrente in quanto correlati non all’attività di mediazione nella compravendita di immobili, ma di promotore finanziario, e l’omesso esame circa le giustificazioni rese dal contribuente in merito alle operazioni bancarie contestate dall’Ufficio;
3. la sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto ed il Giudice del rinvio, che si designa nella CTR della Liguria, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020