Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15143 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. III, 08/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 08/07/2011), n.15143
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.M. (OMISSIS), selettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato CARAVITA DI
TORITTO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MIKULA EDIT EVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 2,
presso lo studio dell’avv. MARCO PALANDRI, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
CAPITALIA SPA;
– intimata –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 6715/2009 del TRIBUNALE di ROMA del 16.3.09,
depositata il 23/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Marco Palandri che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. T.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la s.p.a.
Capitalia ed Edit Eva Mikula avverso la sentenza del 23 marzo 2009, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi da lei proposta in relazione ad un’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da detta società e nella quale la Mikula si era resa aggiudicataria dell’immobile pignorato.
La Mikula ha resistito con controricorso, mentre non ha svolto attività difensiva la s.p.a. Capitalia.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Considerato quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè tardivamente proposto.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 7 maggio 2010, cioè ben oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, riguardo alle quali nulla è necessario aggiungere.
p. 3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza fra le parti costituite e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tremilaseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011