Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14985 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.R., G.V., quali figli ed eredi di C.

E., nonchè G.E., G.G., G.

C., quali figli ed eredi di G.M., figlio ed erede di

CA.ER., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI

114/B, presso lo studio dell’avvocato STUDIO COLETTA S.,

rappresentati e difesi dagli avvocati DE ANGELIS CORRADO, CERRI

SIMONETTA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMUNE DI LATINA, REGIONE

LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8619/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/04/2006 R.G.N. 5349/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

Udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 aprile 2006, la Corte d’Appello di Roma dichiarava improcedibile il gravame svolto da G.R. e V., quali eredi di Ca.Er., contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla signora C. per l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento e la condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– nelle more del giudizio, Ca.Er. decedeva lasciando come eredi G.R., G.V., G.M. e G.S.;

– si costituivano in giudizio solo G.R. e G. V., e per G.M. e G.S. veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio, all’esito della quale intervenivano in giudizio G.E., G.G. e G.C., quali eredi di G.M.;

– all’inottemperanza di G.S. all’ordine di integrazione del contraddittorio conseguiva, non eccepita l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., comma 3, dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, l’impossibilità di proseguire il giudizio per difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti e, attesa l’impossibilità di prorogare o rinnovare il termine perentorio per l’integrazione del contraddittorio, la conclusione del giudizio, ex art. 331 c.p.c., con pronuncia, in rito, di improcedibilità del gravame.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. R. e V., quali eredi di Ca.Er., e G. E., G. e C., quali eredi di G.M., hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’INPS ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con i due motivi di ricorso i ricorrenti denunciano contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta estinzione o improcedibilità del giudizio e violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. per omessa valutazione dell’impossibilità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi per causa non imputabile alla parte ricorrente.

5. Le censure per violazione di legge sono inammissibili per la mancata formulazione del quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal citato decreto legislativo e in vigore fino al 4 luglio 2009 (L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

6. Inoltre, questa Corte regolatrice, alla stregua del già citato art. 366 bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

7. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

8. Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata e che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo che consenta al giudice di valutare, immediatamente, l’ammissibiliti del ricorso (in argomento, ex multis Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

9. Il ricorso è, nella specie, totalmente privo anche di tale indicazione, onde deve dichiararsi l’inammissibilità del motivo.

10. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.

in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratìone temporis; trattandosi di ricorso introduttivo del giudizio depositato anteriormente al 2 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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