Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15030 del 07/07/2011
Cassazione civile sez. I, 07/07/2011, (ud. 01/06/2011, dep. 07/07/2011), n.15030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.V., domiciliato in Roma presso la Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Marra Alfonso Luigi
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli emesso nel
procedimento n. 1195/08 in data 10.2.2009.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza dell’1.6.2011 dal
Relatore Cons. Carlo Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta, che ha concluso per.
Fatto
FATTO E DIRITTO
V.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito l’intimato, avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Napoli il 10.2.09, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex Lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 4.053, per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Campania.
Al riguardo il Collegio osserva: il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata, avendo accertato una eccessiva durata del processo, pendente da cinque anni e ventiquattro giorni, sulla base di una durata ritenuta ragionevole di tre anni.
Con il primo motivo di ricorso si censura la pronuncia per non avere dato applicazione all’art. 6 della Conv di Strasburgo secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu.
Il motivo appare del tutto inconsistente, limitandosi a delle astratte affermazioni di principio senza muovere alcuna censura concreta a punti o capi del decreto specificatamente individuati.
Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole della liquidazione dell’indennizzo sul solo periodo di eccedenza di durata (e non dunque di questa nella sua interezza), doglianza infondata alla luce del chiaro disposto della L. n. 01 del 1989, art. 2.
Con il quarto ed il quinto motivo si censura l’avvenuta parziale compensazione delle spese processuali, doglianza priva di pregio essendo rimessa la statuizione sul punto alla valutazione discrezionale del giudice del merito (art. 92 c.p.c.).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011