Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14867 del 06/07/2011
Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 06/07/2011), n.14867
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17947-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE
EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1203/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/06/2006 R.G.N. 9450/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega MARIO CARRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
rilevato che con sentenza depositata il 19 giugno 2006, la Corte d’appello di Roma, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato tra la s.p.a. Poste Italiane e D. L., stipulato il 10 dicembre 1997 ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994, come integrato dall’accordo nazionale del 25 settembre 1997, con la causale relativa ad “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso …”, con le pronunce conseguenti;
che con ricorso notificato in data 14 giugno 2007, la società Poste Italiane ha chiesto con un unico articolato motivo la cassazione della predetta sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 1362 e ss. c.c.;
che D.L. ha resistito alle domande con rituale controricorso;
che in data 19 maggio è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale tra le parti intervenuto in data 5 febbraio 2009;
ritenuto pertanto che è venuto meno l’interesse della società al ricorso a seguito della cessazione della materia del contendere conseguente alla conciliazione;
che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese di questo giudizio di cassazione, in linea con l’intervenuta soluzione concordata della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011