Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3886 del 17/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3886
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33232-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.P., in proprio e nella qualità di ex liquidatore
della società EDIL COLLE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PORTUENSE n. 104 presso il sig. TRINCA FABIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già Equitalia centro Spa, già
Equitalia Marche Spa;
– intimata –
avverso la sentenza n. 217/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente proposto in proprio e quale liquidatore cessato della società Edil Colle s.r.l., avverso la cartella esattoriale emessa da Equitalia relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003;
la Commissione Tributaria Regionale, ritenuto il difetto di prova della responsabilità della ricorrente, respingeva l’appello;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la contribuente si costituiva con controricorso e successivamente depositava istanza con la quale chiedeva la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in quanto sarebbe errata l’affermazione della CTR secondo cui con l’estinzione della società i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di qualche riparto in base al piano di liquidazione;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2495, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in quanto sarebbe errata l’affermazione della CTR secondo cui con l’estinzione della società i soci succedono nei rapporti debitori, già facenti capo alla società cancellata solo se e nei limiti in cui abbiano goduto di qualche riparto in base al piano di liquidazione;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in quanto la CTR avrebbe erroneamente individuato le disposizioni normative costituenti il titolo sottostante all’atto impugnato;
ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit., citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 10 giugno 2019;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020