Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3915 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 17/02/2020), n.3915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23508/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO e EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TORLONIA 33,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA GARGIULI, rappresentata e

difesa dall’avvocato PIO ACCARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1380/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/07/2014, R.G.N. 3167/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Milano confermava la decisione del giudice di prima istanza che aveva accolto l’opposizione proposta da F.L. avverso le cartelle esattoriali con le quali l’I.N.P.S. aveva richiesto il pagamento di contributi relativi alla gestione commercianti asseritamente dovuti nel periodo 2004-2009.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte di merito osservava come, per affermare l’obbligo contributivo, non erano sufficienti le dichiarazioni rese dalla F. in occasione dell’accesso ispettivo, con le quali la stessa aveva genericamente riferito di occuparsi “di sviluppo di contatti con nuove aziende”. Deduceva inoltre che, in base alle ulteriori dichiarazioni raccolte dai funzionari verbalizzanti, era emerso che la F. era presente con abitualità in agenzia ma, data la presenza di quattro dipendenti amministrativi stabili, non poteva per ciò solo ritenersi stabilmente inserita nel ciclo operativo gestionale aziendale con attività connotata da abitualità e prevalenza.

La Corte di merito, al riguardo e da ultimo, chiariva che la presenza in agenzia della appellata era finalizzata alla ricerca di clienti nuovi in un’ottica di politica aziendale generale, in quanto socia e amministratrice della società.

Di tale sentenza l’Inps chiede la cassazione affidando l’impugnazione ad unico motivo di ricorso, cui ha opposto difese la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, così come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c..

Si censurano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale laddove ha affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione alla gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti, perchè – ad avviso del ricorrente porrebbe in essere una inaccettabile commistione tra le funzioni di amministrazione di una s.r.l. e l’attività dello stesso socio lavoratore all’interno della società.

Si deduce che, attesa l’ampiezza della dizione usata dal legislatore, (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203) il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto aì fini dell’iscrizione alla gestione commercianti non può essere individuato esclusivamente nella prestazione lavorativa che si inserisce nel servizio prodotto dall’azienda, ma anche in quella che afferisce a tutte quelle prestazioni di lavoro relative alle attività connesse.

Si prospetta, quindi, un erroneo approccio interpretativo alla richiamata disposizione (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, novellata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) la quale, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, non attiene alla questione relativa ad un giudizio “cd. endogeno di prevalenza”, cioè dall’esigenza di individuare l’attività espletata in misura preminente nell’ambito esclusivo delle attività assicurabili in diverse gestioni speciali (commerciale, artigiana, o di coltivatore diretto) per le quali viene in rilievo un solo reddito imponibile, bensì alla individuazione degli obblighi contributivi che si configurano in relazione allo svolgimento di una attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore dell’impresa, così come statuito dalle sezioni unite nella decisione n. 17076/2010.

2. Il motivo non è fondato.

Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076), “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale).

Va inoltre puntualizzato che il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.

In tal senso deve rimarcarsi che la disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo i cui dettami l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè:

la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;

la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.);

la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Pertanto, distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola.

3. Esposte tali premesse, deve darsi atto che nella specie gli evidenziati presupposti non ricorrono.

Non può al riguardo sottacersi che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per la detta “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600, Cass. 31 agosto 2018 n. 21511) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr. Cass. 11 luglio 2012, n. 11685).

Nello specifico il giudice del gravame, sulla base di un accertamento di fatto., come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha rilevato che dal verbale ispettivo era emerso che alla agenzia milanese della società (Much More Partners s.r.l.) erano addetti quattro dipendenti amministrativi stabili e che la presenza della F. era per lo più mirata alla ricerca di potenziali clienti o alla cura della corrispondenza.

– Si trattava, nella prospettazione del giudice di merito, dell’esercizio di una politica aziendale coerente con la posizione di socia ed amministratrice;

– della società, piuttosto che di esercizio della quotidiana attività commerciale; e tale statuizione, incentrata sul mancato svolgimento da parte della appellata, di attività di partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda, non è validamente infirmata dall’Istituto ricorrente.

4. In definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020

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