Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3760 del 14/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 14/02/2020), n.3760
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28447-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
P.M.;
– intimata –
contro
avverso la sentenza n. 683/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI.
Fatto
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la decisione della CTP di Lecce, di accoglimento dell’impugnazione di P.M. avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all’anno 2012.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo motivo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio innanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, diversamente dalla valutazione della CTR, l’avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo esso richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonchè le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato;
che, con il terzo motivo, l’Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione perseguiva la finalità di rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, in tal modo consentendo una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà; il confronto pertanto avrebbe dovuto essere operato unicamente fra microzone di un medesimo territorio comunale;
che l’intimata non si è costituita;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 febbraio 2018, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Cass. sez. 6-5, n. 29553 dell’11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che la norma di legge da ultimo citata non obbliga il giudice a procedere alla sospensione;
che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, aggiunto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. o), in vigore dal 1 gennaio 2016, secondo il quale “La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata riferita al Consiglio di Stato; che anche il secondo e terzo motivo, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, non sono fondati;
che invero il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate, ai fini della “revisione del classamento”, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì che la sua attuazione è da ritenere sottratta alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;
che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento, qualora esso faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito; la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata; le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento dell’immobile del contribuente (cfr., in termini, Cass. n. 22900 del 2017; Cass. n. 3156 del 2015);
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità che l’Amministrazione rediga provvedimenti motivati in modo specifico e puntuale;
che questo Collegio non ritiene di dar seguito al diverso orientamento espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016, circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato;
che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’intimata, per non avere quest’ultima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020