Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3681 del 13/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22568-2019 proposto da:
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE
DISTACCATA DI BOLZANO, in persona del Procuratore Generale;
– ricorrente –
Contro
D.S.S. nella qualità di tutrice del minore L.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO PIO DI
BENEDETTO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA
di BOLZANO, depositato il 12/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trento con sede in Bolzano impugna l’epigrafato decreto con il quale la locale Corte d’Appello, in riforma dell’impugnato decreto di primo grado, ha stabilito nella data del (OMISSIS) la data di nascita di L.M. e ne chiede la cassazione, poichè, nel determinarsi nei riferiti termini, il decidente del grado avrebbe erroneamente fatto appello alla presunzione della minore età del predetto, essendo al contrario “certa la sua maggiore età come emerso dall’accurata ed immediata istruttoria svolta dal Tribunale dei minorenni” e dagli elementi di giudizio dal medesimo valorizzati a questo fine.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso – ferma in principio la ricorribilità ai sensi dell’art. 111 Cost. per cassazione dell’impugnata decisione, essendo stata questa pronunciata a risoluzione di un conflitto avente ad oggetto l’accertamento di diritti ed assumendo perciò natura decisoria e attitudine al giudicato rebus sic stantibus – si rivela per converso inammissibile nell’allegazione del preteso errore di diritto.
3. Ed invero, pur deducendo che nell’applicazione delle norme da essa richiamate (L. 7 aprile 2017, n. 47, art. 5, comma 8; D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 8, comma 2; D.Lgs. 18 maggio 2015, n. 142, art. 19-bis, comma 8), la Corte d’appello sarebbe incorsa nel vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’illustrazione del motivo non ottempera allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore lamentato, che postula l’indicazione del modo in cui l’affermazione in diritto operata dal decidente che si intende contestare si ponga in contrasto con l’interpretazione corrente delle norme richiamate e, soffermandosi segnatamente nell’illustrazione degli elementi di cognizione che deporrebbero in favore della maggiore età dell’interessato, si risolve nella mera espressione di un dissenso motivazionale e nell’irrituale sollecitazione a rinnovare il sindacato di fatto esperito dal decidente del grado.
4. Il proposto ricorso va perciò dichiarato inammissibile senza aggravio di spese in difetto di costituzione avversaria.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020