Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3682 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22775-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 24,

presso lo studio dell’avvocato UBALDO CIPOLLONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RENZO COLANTONIO;

– ricorrente –

contro

P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTA PINCIANA

6, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO COLLEVECCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIO CIPRIANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.S. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile per difetto dei presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, la domanda di revocazione dal medesimo proposta avverso un progresso decreto del medesimo decidente, che ne aveva respinto il reclamo inteso alla riduzione dell’assegno di mantenimento mensile da corrispondersi in favore del figlio minore M.E.A. convivente con la madre P.N., e ne chiede la cassazione sulla base di quattro motivi di ricorso, ai quali replica l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo di ricorso il deducente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c. avendo il decidente dichiarato l’inammissibilità della proposta revocazione ancorchè gli errori di fatto denunciati consistessero in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, tale che la Corte d’Appello si era indotta ad affermare l’esistenza di fatti decisivi, incontestabilmente esclusi dagli atti e dai documenti di causa, ed in pari tempo ad affermare l’inesistenza di altrettanti fatti decisivi dagli stessi atti e documenti invece positivamente attestati; con il secondo motivo il deducente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo concernente la rilevanza revocatoria delle circostanze afferenti ai proventi percepiti dal medesimo in relazione alle cariche sociali ricoperte in seno a società a lui riconducibili e alle garanzie prestate; con il terzo motivo il deducente parimenti lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo concernente le circostanze afferenti alla riduzione delle sue disponibilità economiche.

3. Tutti i sopradetti motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto pur a dispetto dell’eterogeneità dei vizi denunciati, si prestano ad una valutazione d’assieme, pur in disparte da ogni altra ragione preclusiva, sono indifferentemente affetti da un preliminare difetto di inammissibilità.

Essi sono invero preordinati, segnatamente laddove evidenziano pretese lacune istruttorie – che, come è noto, nell’attuale assetto del vizio motivazionale non hanno rilevanza cassatoria – ad un rinnovato apprezzamento delle risultanze fattuali di causa e a rivedere in tal modo il conclusivo giudizio esternato dal giudice della revocazione che ne ha escluso qualsivoglia inferenza revocatoria sul rilievo che il provvedimento revocando “è fondato su molteplici elementi di fatto, dai quali la stessa Corte ha complessivamente dedotto la rilevante disponibilità economica di M.S. e quindi l’adeguatezza del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio minore”, rispetto ai quali gli ulteriori fatti dedotti dall’attore, “non sono idonei ad escludere incontestabilmente la verità delle predette circostanze”.

4. Con il quarto motivo di ricorso il deducente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al dedotto miglioramento delle condizioni economiche della P., circostanza che il decidente, prendendo atto dell’irrilevanza di essa decretata dal provvedimento revocando, avrebbe erroneamente giudicato fonte di una valutazione di merito non sindacabile nel giudizio instaurato avanti a sè e ciò malgrado la questione non potesse ritenersi nuova.

5. Il motivo è inammissibile sotto più profili. Esso contravviene allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, essendo inteso a censurare non un’errata affermazione in diritto contenuta nella sentenza impugnata, ma una valutazione di merito, sicchè prospetta, inammissibilmente sotto la veste rubricata di un preteso errore di diritto, per di più imprecisato, un’insindacabile lacuna motivazionale; deduce, poi, una ratio decidendi (novità della questione) estranea al provvedimento impugnato, afferendo essa semmai al provvedimento revocando, onde esso non evidenzia un vizio in capo a quello qui impugnato valutabile in funzione cassatoria; investe ancora una volta un apprezzamento di fatto, avendo il decidente reputato inammissibile la sollevata censura ed in tal modo mostrando di condividere implicitamente il giudizio di irrilevanza riguardo ad essa esternato dal giudice revocando.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Spese alla soccombenza.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2200,00, di cui Euro 100,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA