Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3690 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 13/02/2020), n.3690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1557/2018 proposto da:

D.L.L., DE.LO.LU., D.L.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MERULANA 247, presso lo studio

dell’avvocato DI GIOVANNI – FREZZA STUDIO LEG., rappresentati e

difesi dall’avvocato MARCO ZUMMO;

– ricorrenti –

contro

I.G., I.E., IN.GI.,

IN.EL., ZEUS FINANCE SRL, d.l.l.,

N.F., M.M., C.V.;

– intimati –

Nonchè da:

IN.EL., I.G., I.E.,

IN.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GORIZIA 22,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LUDOVICO MOTTI BARSINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO VARVARO;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.L.L., DE.LO.LU., D.L.P.,

d.l.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2248/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento ricorso

principale, assorbito l’incidentale;

udito l’Avvocato MOTTI BARSINI GIUSEPPE per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.G., Gi., El. ed E. hanno acquistato alcuni crediti che N.E. vantava nei confronti di d.l.l., il pagamento dei quali i cessionari avevano cercato di recuperare con varie azioni giudiziarie, compreso un decreto ingiuntivo.

Il D.L., debitore, ha posto in essere atti di disposizione del suo patrimonio, tra cui una donazione ed una vendita, rendendosi in tal modo incapiente, condotta che ha indotto i creditori ad agire per la revocatoria di quegli atti di disposizione.

Nelle more del giudizio di primo grado, gli aventi causa del D.L. hanno formulato offerta reale, accettata in seguito dai creditori che hanno ritirato la somma messa a disposizione.

Il Tribunale nonostante ciò ha dichiarato inefficace la sola donazione rigettando la domanda quanto alla compravendita, e questa decisione è stata confermata in appello.

I D.L. ricorrono per Cassazione con cinque motivi, assumendo difetto di motivazione in ordine alla esistenza di non precisati crediti e difetto di interesse alla luce dell’avvenuto pagamento dei medesimi.

V’è costituzione dei creditori che propongono ricorso incidentale sulla questione dell’avvenuto pagamento di uno dei crediti posti a fondamento della azione revocatoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della sentenza impugnata è nella esistenza di (non precisati) altri crediti a fondamento della revocatoria. In sostanza, la corte di appello prende atto dell’avvenuto pagamento dei crediti oggetto di cessione, ma ritiene l’esistenza di crediti residui, consistenti, da un lato, nell’impegno dei debitori di corrispondere ulteriori “spese illiquide”, e dall’altro lato, nell’impegno di pagare le spese di registrazione di una sentenza. Secondo la corte, quindi, pur dopo l’accettazione dell’offerta reale, rimangono crediti a favore dei controricorrenti che giustificano la revocatoria.

2.- Il ricorso principale è articolato su cinque motivi.

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza, per assoluto difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., in quanto sarebbe omessa l’indicazione del credito che ha giustificato la revocatoria ex art. 2901 c.c.. Motivo, in realtà, infondato, in quanto la corte indica come residui due crediti, quello per il pagamento delle spese illiquide e quello per il pagamento delle imposte di registro.

E cosi deve ritenersi per il quarto motivo, per certi versi connesso al primo.

Con esso i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la corte ha fatto riferimento a somme dovute, non indicate negli atti di causa, ossia proprio le somme di cui si è detto sopra, trattando del primo motivo, senza che gli stessi ricorrenti ne facessero cenno.

Motivo che, per inciso, smentisce il precedente che invece era basato sulla omessa indicazione di quali fossero i crediti residui.

Ma comunque sia infondato, proprio in ragione del fatto che, invece, risulta chiaramente l’eccezione dei creditori circa il fatto che i crediti non soddisfatti erano quelli per le cosiddette “spese illiquide”.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione di legge (art. 2901 c.c. e art. 1210 c.c.) relativamente alla parte in cui i giudici di merito ritengono ancora residuare due crediti che giustificano, nonostante l’offerta reale, la revocatoria, ossia un credito per “spese illiquide” ed uno per la registrazione della sentenza.

Va però preliminarmente detto che con il secondo motivo i ricorrenti lamentano un omesso esame di un fatto decisivo e controverso, ossia della questione dell’avvenuta estinzione dei debiti per effetto dell’offerta formale.

Secondo i ricorrenti la corte di appello non avrebbe deciso alcunchè su questo specifico fatto, discusso in primo grado, e portato all’attenzione della corte di appello con specifico motivo di impugnazione.

Il motivo è infondato.

Invero la corte di merito, come sopra accennato, decide sulla questione dell’avvenuta soddisfazione del credito, e ritiene che, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’offerta reale non ha compreso due crediti rimasti quindi ancora inadempiuti, ossia le “spese illiquide” e la registrazione della sentenza. E del resto, il terzo motivo censura questa pronuncia (che dunque si dà per esistente) per violazione di legge.

E ciò senza tacere del fatto che la denuncia di omesso esame è qui preclusa dalla motivazione conforme in primo e secondo grado, e dal fatto che non risultano, nè i ricorrenti li indicano, elementi di fatto diversi che sarebbero a fondamento della seconda decisione rispetto alla prima, cosi da escludere l’inammissibilità da doppia conforme.

I crediti che secondo la corte di merito sarebbero rimasti da pagare, sarebbero due: quello indicato nella stessa offerta reale, che per tale motivo viene accettata con riserva, relativo alle “spese illiquide” future ed eventuali, ossia quelle che eventualmente avrebbe in futuro liquidato il giudice dell’esecuzione; quelle di registrazione della sentenza che nel verbale di offerta reale i ricorrenti si sono obbligati a versare.

Il terzo motivo denuncia, per l’appunto, violazione di legge (art. 2901 c.c.) nel fatto che la corte di merito ha ritenuto residuare un credito pur dopo l’offerta reale e la riserva di supplemento.

Il motivo è infondato in quanto è regola che l’art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5619/ 2016; Cass. 23208/ 2016).

Del resto, non risulta convalidata l’offerta reale, e la mera contestazione del pagamento satisfattivo da parte del creditore rende fondata la tesi della corte di merito circa la residualità di un credito idoneo a fungere da presupposto dell’azione revocatoria.

Conseguentemente, deve ritenersi assorbito il quinto motivo, il quale denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, per via del fatto che la corte di merito ha ritenuto come credito concorrente alla azione revocatoria anche quello per la registrazione della sentenza, incorrendo nell’errore, questo si, di considerare creditore dell’imposta di registro la controparte anzichè il Fisco.

Il motivo resta assorbito dal rigetto del terzo, ossia dalla circostanza che è sufficiente un credito litigioso, ossia contestato, che nella fattispecie è quello al pagamento delle spese “illiquide” e delle altre spese, per fondare la revocatoria, non assumendo rilevanza la circostanza della effettiva insussistenza del credito da imposta di registro.

4.- Il rigetto del ricorso principale rende privo di interesse quello incidentale con il quale i controricorrenti assumono l’illegittima esclusione di un loro credito da compravendita verso i ricorrenti.

Il ricorso incidentale, fondato su due motivi, è finalizzato a far ritenere la sussistenza di crediti tali da giustificare ancora (ossia pur dopo l’accordo) un interesse alla revocatoria; interesse che deriva però dal rigetto del ricorso, e dalla conferma della statuizione di merito circa l’esistenza di crediti litigiosi pur dopo l’offerta reale e tali da giustificare l’azione revocatoria.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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