Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3647 del 13/02/2020
Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 13/02/2020), n.3647
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13438/2015 proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (già Ministero dei
Lavori Pubblici), Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero
delle Attività Produttive), Ministero delle Politiche Agricole
(già Ministero delle risorse agricole, artigianali, alimentari e
forestali), Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero
del Tesoro, Bilancio e programmazione economica) in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
Fallimento N (OMISSIS) (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore Rag.
T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della
Giuliana n. 66, presso lo studio dell’avvocato Chiofalo Francesco
che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Caserta (A.S.i.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Renato Fucini n. 63, presso lo studio
dell’avvocato Montanaro Carla, rappresentato e difeso dall’avvocato
Lettera Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1510/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del
03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2019 dal cons. Dott. MELONI MARINA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO IMMACOLATA, che chiede il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli condannò i Ministeri dell’Industria e del Commercio, del Bilancio e del Tesoro, in qualità di successori della disciolta Agensud-Cassa per il Mezzogiorno, a versare la somma di Euro 1.020.000 a favore della Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl a saldo dei lavori da questa eseguiti nell’interesse del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta, in esecuzione del contratto di appalto in data 1/7/1978 relativo alla costruzione di opere stradali del Comparto Est dell’agglomerato industriale di (OMISSIS).
La Corte di Appello di Napoli confermò la sentenza di primo grado affermando la legittimazione passiva dei Ministeri appellanti in applicazione del D.Lgs. n. 96 del 1993, art. 9 relativo all’esecuzione di opere date in concessione dalla Cassa del Mezzogiorno ad enti locali o consorzi.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione I Ministeri dell’Industria e del Commercio, del Bilancio e del Tesoro, affidato ad un motivo. La Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl ed il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta resistono con controricorso e memoria. Il P.G. presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso i ricorrenti Ministeri dell’Industria e del Commercio, del Bilancio e del Tesoro, in qualità di successori della disciolta Agensud-Cassa per il Mezzogiorno7 denunciano la violazione e falsa applicazione della L. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8 e del D.Lgs. n. 96 del 1993, artt. 9 e 9 bis in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè la Corte di Appello di Napoli aveva affermato la legittimazione passiva dei Ministeri ricorrenti per i debiti in capo al Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta in forza del contratto di appalto stipulato nella sua qualità di ente concessionario della Agensud. A tal riguardo le Amministrazioni ricorrenti, ritenendosi estranee ai rapporti tra il Consorzio concessionario e la società appaltatrice, contestano la loro asserita legittimazione passiva per i debiti contratti con l’appaltatore (e cioè la (OMISSIS) srl) dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta anche se quest’ultimo risulta aver agito in qualità di concessionario della Cassa per il Mezzogiorno-Agensud. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Secondo la pronuncia Sez. U, Sentenza n. 3573 del 25/03/1993, risalente nel tempo ma sempre attuale, in tema di concessione dell’esecuzione di opere ad enti locali o loro consorzi e conseguente appalto dei relativi lavori da parte dell’ente concessionario: “Con riguardo all’esecuzione di opere, per la quale la Cassa per il Mezzogiorno abbia dato concessione ad enti locali o loro consorzi, ai sensi della L. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8 con conseguente appalto dei relativi lavori da parte dell’ente concessionario, quest’ultimo, e non la Cassa concedente, è passivamente legittimato rispetto alle pretese vantate dall’appaltatore in forza del contratto di appalto, senza che rilevi in contrario che la Cassa medesima, quale finanziatrice delle opere, abbia la titolarità di poteri di controllo.”
Il richiamo al D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, art. 9, comma 3 per cui il legislatore ha normativamente previsto la successione “ope legis”, dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici alla cosiddetta Agensud (soppressa dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, art. 2), nei rapporti relativi alle opere ed ai progetti speciali già di pertinenza della detta agenzia non impone al Ministero di subentrare anche nell’obbligo di pagamento delle somme relative a contratti di appalto dovute all’appaltatore dall’ente committente concessionario della P.A.
Occorre infatti distinguere tra contratti stipulati direttamente dalla Cassa o ex Agensud e contratti stipulati da un suo concessionario come nella fattispecie), considerato anche che il chiaro dettato normativo di cui al D.Lgs. 03 aprile 1993, n. 96, art. 9 in tema di opere e progetti speciali per il Mezzogiorno sopra riportato, dispone che l’amministrazione dei lavori pubblici (ora Ministero per le infrastrutture e i trasporti) è succeduta “ope legis” all’Agensud nei relativi rapporti ed in tutte le loro fasi, ivi compreso il collaudo ed il pagamento del compenso ai collaudatori, ma nulla dice sui rapporti che, in virtù di concessione traslativa, fanno capo al concessionario, in altre parole sull’obbligo di pagare i crediti vantati dall’appaltatore nei confronti di altro soggetto che ha ricevuto da Agensud ora Casmez concessione traslativa.
In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 15 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020