Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3330 del 11/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 11/02/2020), n.3330
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16912-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
F.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al controricorso, dall’avv. Giovanna PITITTO, ed elettivamente
domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del predetto
difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1377/12/2017 della Commissione tributaria
regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso IRPEF che il contribuente B.A., dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva chiesto sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile del 4 per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dal TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 17, comma 2, nella formulazione vigente ratione temporis.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il contro ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il motivo di ricorso con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 17, comma 2, e art. 48, comma 2, (ora artt. 19 e 51) censura la sentenza impugnata per aver il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedentaria rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto. Invero, l’imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesa la loro natura facoltativa (cfr. Cass. n. 27078 e n. 27079 del 2016, p. 2, pag. 5, là dove si afferma che “il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all’Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica”), essendo fiscalmente esenti a norma del TUIR, art. 48, vigente ratione temporis (oggi art. 51) soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018).
2. Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione del diniego di rimborso.
3. Il controricorrente, rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese dei giudizi di merito essendosi la giurisprudenza consolidata solo nelle more di quei giudizi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020