Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3054 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. II, 10/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

aut ricorsc 1379-2015 proposto da:

P.D., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

D.P.M., D.P.M.L. rappresentate e difese

dall’avvocato BENIAMINO ALIBERTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3799/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2014, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Avv. P.D. e quello incidentale proposto da D.P.M.L. e D.P.M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2503 del 2001.

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalle sigg. D.P. per ottenere la condanna dell’avv. P. alla restituzione di Euro 15.493, 21, corrisposta a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione immobiliare che il predetto non avrebbe potuto svolgere, in quanto non iscritto all’albo dei mediatori.

1.2. Il convenuto aveva eccepito la prescrizione e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna delle attrici al risarcimento del danno conseguente al reato di calunnia nonchè al pagamento di ulteriori prestazioni professionali.

1.3. Il Tribunale rigettò la domanda delle attrici, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione, e rigettò le domande riconvenzionali.

2. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo infondato il gravame principale con il quale l’avv. P. chiedeva la rimessione della causa al primo giudice per lo svolgimento dell’istruttoria sulle domande riconvenzionali o, comunque, la modifica del dispositivo della sentenza di primo grado, che aveva erroneamente rigettato le domande riconvenzionali dopo aver argomentato, in motivazione, l’inammissibilità delle stesse.

2.1. Esclusa l’applicabilità dell’art. 354 c.p.c. a fronte della mancata concessione di termine istruttorio, la Corte d’appello ha rilevato che il Tribunale aveva rilevato anche l’infondatezza delle domande riconvenzionali per carenza di prova, mentre l’appellante P. non aveva articolato mezzi di prova in fase di gravame, nè aveva prodotto la documentazione asseritamente comprovante i crediti azionati in via riconvenzionale.

2.2. La Corte territoriale ha condannato l’avv. P. a rifondere alla controparte le spese di lite nella misura di tre quarti, compensando il residuo.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’avv. P.D. sulla base di due motivi, ai quali resistono con controricorso D.P.M. e D.P.M.L.. Le controricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 36 e 112 c.p.c. assumendo che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere corretto il dispositivo della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le domande riconvenzionali.

Posto che il Tribunale aveva argomentato l’inammissibilità con riferimento all’art. 36 c.p.c., escludendo altresì l’opportunità del simultaneus processus, non era possibile attribuire significato all’ulteriore rilievo, fatto dal Tribunale, riguardo alla carenza di prova dei crediti azionati in riconvenzionale, e pertanto il giudizio di prevalenza espresso dalla Corte d’appello era erroneo e frutto di ultrapetizione.

L’appellante e odierno ricorrente aveva interesse alla modifica della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, avendo promosso autonome cause aventi ad oggetto le richieste avanzate in riconvenzionale nella presente causa.

2. Le doglianze sono infondate.

2.1. La Corte d’appello ha ritenuto che il dispositivo di rigetto delle domande riconvenzionali proposte dall’avv. P. fosse coerente con la motivazione, nella quale il Tribunale aveva argomentato in ordine sia all’inammissibilità sia alla infondatezza delle stesse per carenza di prova, e che il giudizio di infondatezza risultava prevalente in esito all’esame complessivo del provvedimento.

2.2. La valutazione effettuata dalla Corte territoriale che ha escluso la sussistenza di contrasto tra motivazione e dispositivo ed operato il giudizio di prevalenza, in linea con i principi ripetutamente affermati da questa Corte (ex plurimis e da ultimo, Cass. 12/03/2018, n. 5939) – rientra nell’attività di interpretazione della sentenza impugnata, attività che spetta al giudice dell’impugnazione e che può essere sindacata in sede di legittimità solo con un’espressa censura che investa l’attività di ermeneutica del giudice dell’impugnazione, ovvero con il rimedio revocatorio nell’ipotesi in cui il giudizio espresso sulla portata della decisione impugnata sia incontestabilmente sconfessato dalla lettura di quest’ultima (ex plurimis, Cass. 05/03/2003, n. 3245; 26/08/1998, n. 8470).

Non sussistono pertanto gli errori processuali denunciati dal ricorrente.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e si contesta il giudizio di prevalente soccombenza dell’appellante principale avv. P., sul quale la Corte d’appello ha fondato la decisione sulle spese di lite del giudizi di secondo grado.

3.1. La doglianza è inammissibile.

in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti fissati dalle tabelle vigenti (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimi liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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