Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2982 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. I, 07/02/2020, (ud. 25/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23705/2015 proposto da:

Vivi Records Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata, in Roma Viale dei Colli Portuensi 536,

presso lo studio dell’avvocato Revelli Francesca Luisa, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costa Vittorio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Sony Music Entertaiments Italy Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza D’Ara Coeli 1, presso lo studio dell’avvocato Ferrara

Federico Maria, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Malmsheimer Gretel Elisabetta, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2583/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 4 ottobre 2010 il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione proposta da Vivi Records s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 4331/2007 con cui lo stesso giudice aveva intimato all’opponente, su istanza della Sony Music Entertainment Italy s.p.a., il pagamento della somma di Euro 3.942,02, a titolo di riaddebito delle c.d. royalties negative (ovvero le royalties anticipatamente versate dalla Sony alla debitrice e non recuperate per effetto di vendite di dischi inferiori a quelle programmate).

E’ stata quindi accolta l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da Vivi Records s.r.l. in relazione all’impegno assunto da Sony con la clausola n. 11 dell’accordo inter partes di provvedere alla distribuzione presso i negozi di dischi dei supporti fonografici relativi all’artista P.D. in maniera capillare e ad evadere gli ordinativi con la maggiore tempestività possibile.

Con sentenza del 17.7.2015, la Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Vivi Records s.r.l..

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che il carente approvvigionamento dei negozi di dischi da parte di Sony aveva, in realtà, riguardato solo il primo CD, denominato “(OMISSIS)”, riferibile all’artista sopra indicata (a fronte della pluralità distribuiti), ed era stato comunque circoscritto ad un unico periodo intorno alla fine dell’anno 2000; che il dedotto inadempimento era stato contestato dalla Vivi Record s.r.l. dopo che il rapporto contrattuale aveva continuato a produrre regolarmente i propri effetti per oltre due anni, e solo in concomitanza con i negativi resoconti delle vendite proprio del C.D. “(OMISSIS)” (in relazione al quale vi erano state restituzioni nell’ordine di un migliaio di copie tra il 2001 e il 2003, circa due terzi della stampa approntata), che avevano determinato l’obbligo in capo all’ingiunta di restituire le royalties negative.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Vivi Records s.r.l. affidandolo a tre motivi.

La Sony Music Entertainment Italy s.p.a si è costituita in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per vizio di ultra – extrapetizione in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha pronunciato sulla risoluzione del contratto in assenza di apposita domanda.

Lamenta la ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente qualificato la domanda dalla stessa avanzata quale domanda risolutoria ex art. 1453 c.c. anzichè come eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., non considerando che la stessa ricorrente aveva promosso il giudizio di opposizione al solo fine di paralizzare l’illegittima pretesa economica avversaria e non per ottenere una pronuncia di risoluzione.

Era stata, pertanto, perpetrata la violazione dell’art. 112 c.p.c., non potendo l’attività di interpretazione del giudice spingersi fino a configurare una domanda radicalmente difforme nel petitum e/o nella causa petendi rispetto a quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti.

Peraltro, neppure la Sony aveva domandato la risoluzione del contratto, concentrando le proprie difese sulla presunta infondatezza dell’eccezione ex art. 1460 c.c..

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che se è pur vero che la Corte d’Appello nel proprio iter logico-argomentativo ha, in più punti, fatto riferimento all’istituto della risoluzione del contratto per inadempimento, ciò, non implica, tuttavia, che lo stesso giudice avrebbe interpretato la domanda svolta dalla Vivi Records come risolutoria ex art. 1453 c.c., pronunciandosi ultra petita sulla stessa medesima. In realtà, la Corte d’Appello, nel ricostruire la vicenda processuale, ha ben evidenziato che a fronte della richiesta da parte di Sony di restituzione delle c.d. royalties negative, la Vivi Records aveva sollevato l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ma altresì, dato atto, che, con lettera del 16 gennaio 2003, la Vivi Records aveva intimato alla Sony la risoluzione del contratto di licenza per colpa, stigmatizzando la gravità dell’inadempimento di quest’ultima nel distribuire il primo CD della cantante P. intorno alla fine dell’anno 2000.

Alla luce di tale antefatto, il giudice di secondo grado ha focalizzato la propria attenzione sulla condotta della Sony, al fine di valutare se l’inadempimento invocato da Vivi Records, fosse di importanza tale da giustificare l’iniziativa risolutoria (nei termini sopra descritti) della odierna ricorrente e rendesse così implicitamente fondata l’eccezione di inadempimento da quest’ultima sollevata.

Non può invece fondatamente sostenersi che la Corte d’appello abbia formalmente qualificato la domanda della ricorrente come di risoluzione contrattuale.

Non è un caso che la Corte d’Appello, dopo aver ritenuto il contestato inadempimento di Sony di scarsa importanza (alla luce del complessivo rapporto intercorrente tra le parti e della condotta successivamente posta in essere da Vivi Records per oltre due anni), nell’accogliere il gravame, ha semplicemente rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo. Non è stata quindi utilizzata dal giudice d’appello nessuna espressione che evocasse un eventuale rigetto della (dedotta, secondo la ricorrente) domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c..

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453,1455 e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello in punto di inadempimento di Sony.

Lamenta la ricorrente che la valutazione in ordine alla gravità dell’inadempimento contestato a Sony non è stata condotta in modo appropriato dalla Corte d’Appello, che ha svolto considerazioni contrastanti e contraddittorie rispetto al parametro normativo di cui all’art. 1460 c.c., rappresentato dal fatto che il rifiuto di una parte di adempiere la propria obbligazione, per essere qualificato come legittimo, non deve essere contrario a buona fede, condizione che è riscontrabile laddove l’inadempimento dell’altra parte, avuto riguardo all’interesse di chi solleva l’eccezione, non possa essere considerato di scarsa importanza.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, nonostante avesse dato atto della sussistenza di una irregolarità da parte di Sony nella fase di distribuzione del C.D., ha ingiustificatamente ritenuto di scarsa importanza l’inadempimento di Sony, valutando la condotta di quest’ultima società in relazione all’intero rapporto contrattuale ed successivo comportamento della ricorrente.

Tuttavia, l’accertato inadempimento della distributrice non poteva essere considerato di scarsa importanza, avendo di fatto alterato il sinallagma contrattuale, influendo sulle successive vendite del CD e sulle royalties negative.

4. Il motivo è inammissibile.

Non vi è dubbio che la ricorrente, con l’apparente doglianza della violazione da parte della Corte d’Appello delle norme di legge di cui agli art. 1453, 1455 e 1460 e ss., non abbia fatto altro che formulare censure di merito, in quanto finalizzate, inammissibilmente, ad invocare una diversa valutazione del contegno contrattuale delle parti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

Il giudice di secondo grado, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla Vivi Records, ha effettuato un esame comparativo tra i comportamenti posti in essere dalle parti, al fine di individuare quale dei due avesse eventualmente alterato l’economia del rapporto contrattuale nel suo insieme. E’ state quindi ritenuto di scarsa importanza l’inadempimento di Sony nella (carente) distribuzione del primo CD “(OMISSIS) ” sul rilievo che tale profilo non esaurisse affatto l’oggetto dell’accordo di licenza tra le parti, avendo la Sony comunque continuato per un periodo prolungato (oltre due anni) a distribuire regolarmente gli altri CD riconducibili alla cantante P. – l’ultimo nel novembre 2002 – e non essendosi la Vivi Records determinata a risolvere il contratto se non in concomitanza con la pretesa economica della Sony. Si tratta di un apprezzamento in fatto svolto dal giudice di secondo grado in ordine all’importanza (ritenuta non di rilievo) del dedotto inadempimento di Sony che, in quanto riservato al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.

La ricorrente vuole, invece, proprio censurare la valutazione di scarsa importanza dell’inadempimento di Sony effettuata dal giudice di merito, invocando un diverso esame degli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d’Appello.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria della ricorrente e la contraddittorietà della motivazione della sentenza d’appello in punto di inadempimento di Sony.

Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello non si era pronunciata sull’appello incidentale dalla stessa proposta avverso la sentenza del Tribunale di Milano, la quale, pur ritenendo provato l’inadempimento di Sony nella distribuzione del primo CD dell’artista, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno svolta da Vivi Records per difetto della prova del quantum (così errando nel non applicare il criterio equitativo di liquidazione del danno).

Doveva, peraltro, escludersi che la Corte d’Appello si fosse pronunciata implicitamente (in senso negativo) su tale domanda risarcitoria, non essendovi alcun nesso tra tale domanda riconvenzionale e la domanda di risoluzione contrattuale, peraltro, neppure proposta dalla Vivi Records s.r.l..

6. Il motivo è infondato.

E’ evidente che la ragione per cui il giudice d’appello non si è formalmente pronunciato sull’appello incidentale proposto dall’odierna ricorrente – in cui era stata reiterata la domanda risarcitoria dalla stessa svolta in via riconvenzionale in primo grado – risiede nel rilievo che lo stesso giudice ha ritenuto che tale questione fosse già assorbita per effetto del rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Se è pur vero che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria di Vivi Records per difetto di prova del quantum, il giudice d’appello l’ha, invece, implicitamente rigettata per difetto, a monte, dei presupposti dell’an debeatur.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.615, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

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