Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2815 del 06/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/02/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 06/02/2020), n.2815
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12942-2013 proposto da:
G.M., F.A., R.M., S.R.,
B.C., ARREDOQUATTRO SNC DI R.M. S.R. &
C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 9, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 14/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n.14/18/2013 del 23 novembre 2012 (dep. il 11 febbraio 2013), in accoglimento dell’appello incidentale della Agenzia delle entrate di (OMISSIS), ha rigettato i ricorsi proposti dalla società Arredoquattro di R.M., S.R. & C. s.n.c., e dai soci R.M., S.R., B.C., F.A. e G.M., avverso altrettanti avvisi di accertamento del maggior reddito di impresa, ai fini IRES, e del maggior valore di produzione, ai fini IRAP, della società, e dei maggiori redditi di partecipazione dei soci, così riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 65/2/2011 del 22 giugno 2011, hinc et inde appellata, la quale aveva ridotto gli importi accertati.
2. – La società contribuente e i soci ridetti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
3. – La Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso dell’11 giugno 2013.
4. – Con atto del 6 novembre 2017 i ricorrenti hanno instato per la sospensione del processo, producendo copia delle domande di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, presentate tutte il 30 settembre 2017.
5. – La Avvocatura generale dello Stato, con atto del 23 maggio 2018, ha prodotto una comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di (OMISSIS) circa l'”esito regolare” delle domande di definizione agevolata della controversia” presentate dai ricorrenti.
6. – Con successiva memoria i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
7. – Con ordinanza del 27 febbraio 2019 la Corte ha richiesto alla Agenzia delle entrate di comunicare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’esito delle istanze di definizione agevolata presentate dai ricorrenti.
8. – La Avvocatura generale dello Stato, con memoria del 12 aprile 2019, depositata il 15 aprile 2019, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese processuali, esponendo e documentando, giusta nota della Agenzia delle entrate di (OMISSIS) del 15 maggio 2018, che i contribuenti avevano provveduto al pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata della controversi.
9. – La intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, comporta la cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.
10. – Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.
Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 62, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n.m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n.m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020