Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2644 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27230/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

La Valle S.r.l., società agricola unipersonale, in persona del

legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Apricale

n. 31 presso lo studio dell’avv. Massimo Vitolo, unitamente all’avv.

Alessandro Manfredini che lo rapp.ta e difende come da procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 788/13/15 della Commissione Tributaria

dell’Emilia Romagna, depositata in data 14/4/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 novembre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 788/13/15, depositata in data 14 aprile 2015, non notificata, la Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dalla società La Valle S.r.l., società agricola unipersonale, avverso la sentenza n. 119/4/2014 della Commissione Tributaria di Parma, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero in misura proporzionale dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, corrisposta secondo il regime agevolato di cui al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. dalla L. n. 25 del 2010, in sede di registrazione di un atto di compravendita di alcuni appezzamenti di terreni con destinazione agricola, stipulato in data (OMISSIS) e registrato il (OMISSIS), avendo appurato in capo alla società acquirente la mancanza della qualifica di IAP e dell’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale dell’INPS;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo non assolto l’onere della prova del possesso dei requisiti per usufruire della norma agevolativa;

4. la CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della società contribuente, rilevando che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non esisteva un obbligo di contestualità tra la richiesta ed il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale, risultando sufficiente la presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica, di cui la società risultava già in possesso, come da certificazione del 30 gennaio 2008, avendo anche presentato una richiesta il 26 aprile 2010 ed una ulteriore domanda in data 29 giugno 2012 ad opera del nuovo amministratore succeduto nella carica;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 16 novembre 2015, affidato a due motivi; la parte contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. dalla L. n. 25 del 2010, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la CTR, ai fini del riconoscimento anche alle società di capitali a vocazione agricola delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, non aveva dato rilevo al requisito dell’iscrizione alla speciale gestione previdenziale e assistenziale INPS, richiesto sia per gli IAP persona fisica che per le società;

2. con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto basata su affermazioni generiche ed illogiche non corrispondenti alla realtà documentale da cui emergeva l’assenza dei requisiti necessari per fruire dell’agevolazione.

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1 Il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. dalla L. n. 25 del 2010, ha reso stabili e non più transitorie le agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui alla L. n. 604 del 1954, che, concesse a termine, ai sensi della stessa L., art. 6, erano state in passato di volta in volta prorogate, ed estese anche agli imprenditori agricoli professionali, persone fisiche o società, dal D.Lgs. n. 99 del 2004.

Secondo tale norma “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonchè le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”

1.2 La L. n. 604 del 1954, aveva riconosciuto particolari agevolazioni in materia fiscale sugli atti inerenti la formazione della “piccola proprietà contadina”, in presenza di determinati requisiti di natura soggettiva e oggettiva.

Il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, ha quindi esteso all’imprenditore agricolo professionale (IAP) le agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del solo coltivatore diretto, da richiedersi con le stesse modalità di cui alla L. n. 604 del 1954, espressamente richiamata.

In base al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, “è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio, 17 maggio 1999, n. 1257 del 1999, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Stabilisce poi il comma 3 che anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali, a condizione che “lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.,” e nel caso di società di persone, di cui alla lett. a), “qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari”, mentre, nel caso di società di capitali o cooperative, di cui alla lett. c), “quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

1.3 Ne consegue che anche una società di capitali, che abbia quale oggetto sociale esclusivo l’esercizio di attività agricola, può acquisire la qualifica di IAP mutuandola da almeno un amministratore.

2. Le stesse agevolazioni tributarie attribuite alla persona fisica sono state poi riconosciute anche alle società agricole che abbiano veste di imprenditore agricolo professionale (vedi art. 1, comma 3, richiamato dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4), con previsione di decadenza dalle agevolazioni nell’ipotesi di perdita dei requisiti sociali nei cinque anni dalla fruizione, con la precisazione di cui all’art. 2, comma 4 bis, che le agevolazioni “sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonchè alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.

Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che “In tema di agevolazioni tributarie relative all’imposizione indiretta, i benefici fiscali previsti per l’imprenditore agricolo professionale (IAP), ove risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, sono concessi anche alle società agricole del D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 1, comma 3, purchè detto requisito sussista in capo al socio che comunichi alla società la qualifica di imprenditore agricolo professionale (nella società in accomandita semplice il socio accomandatario), atteso che solo in tal modo si attua l’equiparazione tra IAP-persona fisica e IAP-società richiesta dalla legge come presupposto del riconoscimento ad entrambi i soggetti delle medesime agevolazioni fiscali. (Vedi Cass. n. 10542 del 2017)

L’imprenditore agricolo professionale – persona fisica è infatti ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto solo se, ai sensi del D.Lgs. n. 604 del 1954, art. 1, comma 4, “iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale”.

Al successivo D.Lgs. n. 99 del 2004, comma 5 bis, si precisa che “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.

Ai sensi del comma 5 ter, “Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”; tale disposizione, quindi, rende sufficiente la mera presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di IAP, con termine di 24 mesi per il riconoscimento, ma non incide nè sulla decorrenza del riconoscimento nè sul requisito dell’iscrizione, per il quale non è previsto alcun differimento.

2.1 Dalla considerazione letterale, finalistica e sistematica della disciplina normativa – suscettibile di stretta interpretazione nella parte di natura agevolativa – deve dunque ritenersi che i benefici fiscali e creditizi vengano concessi all’imprenditore agricolo professionale che risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura e che tale requisito debba sussistere anche in capo al socio o all’amministratore che, rispettivamente comunichi alla società di persone o di capitali la qualità di imprenditore agricolo professionale.

Posto che – da un lato – le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, e che – dall’altro – è la qualità di imprenditore agricolo professionale del socio o dell’amministratore che propaga alla società tale qualità, deve ritenersi che in tanto quest’ultima possa essere a sua volta ammessa all’agevolazione, in quanto il socio o l’amministratore che lo consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione.

Solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra “IAP-persona fisica” e “IAP-società” che la legge ha inteso affermare e presupporre nel riconoscere ad entrambe le soggettività le medesime agevolazioni fiscali e creditizie.

Argomentando a contrario, si verrebbe anzi a determinare una differenziazione di trattamento illogica e contrastante con la ratio legis; nel senso che le (normalmente più consistenti) realtà imprenditoriali agricole costituite dalle società IAP sarebbero ammesse alle agevolazioni, diversamente dalla persona fisica IAP, quand’anche il socio o l’amministratore che ne qualifica il connotato non sia iscritto alla gestione previdenziale separata per l’agricoltura al momento dell’atto di trasferimento sottoposto a registrazione in regime agevolato.

3. Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “Le agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, già previste per la persona fisica con qualifica di coltivatore diretto, sono estese dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, commi 4 e 4-bis, anche alle società agricole che, ai sensi dello stesso decreto, art. 1, comma 3, abbiano la veste di imprenditore agricolo professionale a condizione che al momento dell’applicazione del trattamento agevolato sussista l’ulteriore requisito dell’iscrizione alla gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura di almeno un socio, se società agricola di persone, di almeno un amministratore, se società agricola di capitali, di un amministratore socio nelle società cooperative”.

3.1 Tanto premesso deve rilevarsi che la CTR non ha fatto corretta applicazione di tale principio in quanto si è limitata ad accertare in fatto la sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo alla società di capitali appellante, ma non anche l’ulteriore requisito dell’iscrizione alla gestione previdenziale per l’agricoltura dell’amministratore al momento della stipula dell’atto, condizione ulteriore ed indispensabile per la fruizione dell’agevolazione in questione.

4. Per le suesposte considerazioni, accolto il primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per l’accertamento in fatto dell’ulteriore requisito, alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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