Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2709 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. un., 05/02/2020, (ud. 18/06/2019, dep. 05/02/2020), n.2709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6700/2019 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

R.C., MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;

nonchè

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI

60, presso lo studio dell’avvocato DI ZENZO CARMINE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFRANCO IADECOLA;

– ricorrente successivo –

nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTRO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

nonchè

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente successivo –

nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

R.C.;

avverso la sentenza n. 210/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 18/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per il rigetto del

ricorso proposto nei confronti di R. e l’accoglimento del

ricorso della Procura.

uditi gli avvocati Gianfranco Iadecola ed Emanuela Manzo per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Come risulta dalla sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 210/2018, depositata il 18 dicembre 2018, il Dott. R.C. venne incolpato degli illeciti disciplinari, a lui ascritti e indicati nella rubrica di detta sentenza come appresso riportato:

“A) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. d), per avere, quale Presidente della Corte d’assise di Chieti dinnanzi alla quale si celebrava, con rito abbreviato, il procedimento penale n. 3198/12 N. R.PE – 2/13 R.G.C.A. a carico di D.P.C. + 18 (per i reati di cui agli artt. 110,439 c.p. – avvelenamento di acque destinate all’alimentazione umana – e artt. 110,434 c.p. – disastro ambientale -: fatti commessi in (OMISSIS)), adottato un comportamento gravemente scorretto nei confronti di alcuni giudici componenti il collegio.

Precisamente, il Dott. R.:

a) in data 16.12.2014 – tre giorni prima della deliberazione della sentenza del citato procedimento – partecipava unitamente al giudice a latere, Dott. D.G.P. ed a tutti i giudici popolari, ad una cena offerta nel ristorante – pizzeria, di in un (così testualmente) più ampio complesso immobiliare (residence), di proprietà del giudice popolare M.L. e del di lei marito;

b) nell’occasione, prima che iniziasse la cena, il Dott. R., facendo i complimenti per il locale è chiedendo di chi fosse “tutta quella roba”, alla risposta della M. che gliene rivelava la proprietà sua e del marito, si rivolgeva alla stessa dicendo: “Se noi condanniamo per dolo gli imputati dell’Edison può succedere che loro si appellano e possono farci causa singolarmente ad ognuno di noi, a Lei le va di giocarsi tutta questa roba?”;

c) tale frase, benchè formalmente diretta alla giudice M., veniva pronunciata guardando gli altri giudici popolari presenti ed in condizione di ascoltare, segnatamente S.M., B.S. e Ba.Ro., sì da risultare indirettamente rivolta anche a loro;

d) nel corso della cena, poi, il Dott. R., continuando ad associare il tema della responsabilità civile dei magistrati alla imminente decisione, affermava che “gli imputati erano delle persone importanti e che nel caso in cui avessimo deciso per la condanna, qualora fossero stati poi assolti, avrebbero potuto rivalersi su di noi” ( Ba.Ro.) e che “essendo decorsi molti anni dalla commissione dei fatti i reati erano prescritti”, aggiungendo che “gli articoli di legge ci dovevano portare a quella decisione” e che occorreva tenere presente che “se avessimo condannato gli imputati e questi ultimi avessero fatto una causa contro di noi per sapere il motivo della condanna, noi avremmo dovuto rispondere in prima persona, giustificando perchè li avevamo condannati”, finendo col dire che “se noi condannavamo gli imputati, loro poi si sarebbero potuti rivalere su tutti noi, giudici” ( B.S.).

Comportamento gravemente scorretto, questo, in quanto consistito nell’interloquire suggestivamente con gli altri componenti del collegio anticipando gli esiti decisori del processo, in ambito diverso dalla sede propria della Camera di consiglio e prima dello svolgimento di essa e paventando infondatamente le conseguenze dell’eventuale condanna, peraltro mistificando gli effetti della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati.

B) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. e), per avere, nella qualità e con le condotte descritte al capo di incolpazione che precede, posto in essere un’ingiustificata interferenza nell’attività degli altri componenti la Corte d’assise di Chieti, segnatamente i sopra menzionati giudici popolari M., S., B. e Ba.. Il Dott. R., infatti, peraltro mistificando – nella ipotizzata prospettiva della possibile riforma dell’eventuale condanna – gli effetti della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, ignorata comunque da detti giudici, incideva impropriamente sulla autonomia e serenità di giudizio di questi ultimi, condizionando così l’esito decisorio del processo.

In Chieti, il 16, dicembre 2014 – Notizia qualificata del 21 maggio 2015.

C) dell’illecito disciplinare di cui del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. c), per avere, mancando ai doveri di imparzialità e correttezza, consapevolmente omesso di osservare l’obbligo di astensione su di lui gravante, mediante la condotta di seguito descritta: quale Presidente della Corte d’assise di Chieti, dinnanzi alla quale si celebrava, con rito abbreviato, il procedimento penale n. 3198/12 N. R.PE – 2/13 R.G.C.A. già indicato al capo A), dopo aver manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie – sia nel corso della cena specificata al capo A), che nel corso di altra privata conviviale con il Dott. D.L., Presidente della Regione Abruzzo, peraltro costituita parte civile nel procedimento stesso partecipava alle successive udienze e comunque a quella conclusiva del 19 dicembre 2014, concorrendo all’assunzione della relativa decisione camerale, così rendendosi consapevolmente inosservante dell’obbligo di astensione di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. e).

Fatti commessi in epoca anteriore al (OMISSIS). Notizia circostanziata del fatto medesimo acquisita fino all’1 marzo 2017 (Così precisate le originarie incolpazioni)”.

(proc. disc. n. 57 – 59/2016 R.G.).

a) dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. d), perchè svolgeva attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, comma 1 e succ. mod., consistenti nell’esercitare un’impresa individuale a proprio nome, iscritta nel registro delle imprese di Pescara, con un numero di partita IVA, della quale provvedeva a richiedere per via telematica la cancellazione solo in data 10 luglio 2015, dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Presidente del Tribunale di Chieti.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 10 settembre 2015.

(proc. disc. n. 104/2016 R.G.)”.

Con la richiamata decisione la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarò il Dott. R.C. responsabile della incolpazione a lui ascritta al capo a) del procedimento n. 104/2016 R.G. (svolgimento di attività incompatibile con l’attività giudiziaria), nonchè di quella a lui ascritta al capo A) del procedimento riunito n. 57-59/2016 R.G. (comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri componenti del collegio) e lo condannò alla sanzione disciplinare della perdita di anzianità di mesi due; assolse lo stesso magistrato dalle incolpazioni di cui ai capi B) e C) del procedimento riunito n. 57-59/2016 R.G. per essere rimasti esclusi gli addebiti.

Avverso tale sentenza il Dott. R. ha proposto ricorso per cassazione datato 28 gennaio 2019, basato su cinque motivi.

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Altro ricorso per cassazione, datato 2 febbraio 2019 e pure basato su due motivi, è stato proposto dal Ministro della Giustizia.

Il Dott. R. ha depositato memoria difensiva ex art. 611 c.p.p..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso di R.C..

1. Con il primo motivo, rubricato “Vizio di violazione della legge disciplinare, e segnatamente del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1, nonchè vizio di motivazione travisante e manifestamente illogica, in relazione alla ritenuta ritualità dell’esercizio dell’azione disciplinare da parte del P.G. presso la Corte di Cassazione con riferimento al procedimento n. 104/2016 R.G. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e))”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’azione disciplinare sarebbe stata – nel procedimento n. 104/2016 R.G. – tempestivamente esercitata in quanto l’esposto del sig. T. solo “genericamente affrontava il tema della incompatibilità del R. e non la circostanziata notizia dell’impresa individuale”.

Tale affermazione, ad avviso del R., tradirebbe le risultanze procedimentali, dalle quali, invece, emergerebbe che già in data 24 marzo 2015 sarebbe pervenuta al Procuratore Generale della Cassazione la notizia circostanziata del fatto, allorchè sarebbe arrivata presso il detto Ufficio la comunicazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso – datata 19 marzo 2015 – che trasmetteva copia dell’esposto in cui il T. aveva denunciato espressamente la “titolarità di una impresa individuale a suo nome (del Dott. R.), con regolare partita IVA (come da visura allegata)”.

Sostiene il ricorrente che, per tale fatto, l’azione disciplinare sarebbe stata esercitata solo in data 27 giugno 2016 e, quindi, oltre il termine di un anno previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1 e di aver rappresentato tali circostanze alla Sezione disciplinare anche nelle note difensive depositate, unitamente alla relativa documentazione, all’udienza del 14 settembre 2019.

Secondo il ricorrente, pertanto, erroneamente la decisione impugnata riferirebbe di un rilievo soltanto generico di un incompatibilità da parte del T., laddove questi, in realtà, avrebbe specificato le circostanze che determinavano l’incompatibilità in parola e che erano esattamente quelle che il P.G. aveva poi utilizzato per la formulazione dell’incolpazione.

Ad avviso del ricorrente, il fraintendimento valutativo dell’esatto contenuto della notizia di illecito proveniente dall’esposto del T. avrebbe anche indotto l’errata applicazione della norma di rito richiamata nella rubrica, non essendosi fatta corretta applicazione del termine da essa previsto.

2. Il motivo è fondato.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto di affermare che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della Giustizia, mentre non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al medesimo, ai sensi dell’art. 14, comma 4, dello stesso decreto, sia perchè essa non determina quella conoscenza, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell’azione disciplinare, sia perchè il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell’afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell’insorgenza del predetto obbligo di comunicazione Cass., sez. un., 12/06/2017, n. 14551; Cass., sez. un., 5/07/2011, n. 14665).

Nella specie, deve rilevarsi che in data 24 marzo 2015 era pervenuta al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione la notizia circostanziata del reato, essendogli giunta, in tale data, la comunicazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso, datata 19 marzo 2015, con la quale era stata trasmessa copia dell’esposto (con allegata visura camerale) con cui il Sig. T. aveva denunciato, in capo al Dott. R., “la titolarità di una impresa individuale a suo nome, con regolare partita IVA (come da visura allegata)”, risultando evidente che ciò costituiva notizia circostanziata, avendo, indubbiamente il ricordato allegato valenza probatoria.

Pertanto, deve ritenersi che l’azione disciplinare al riguardo è stata esercitata (il 27.6.2016, come indicato dallo stesso ricorrente, laddove, nella sentenza impugnata (v. p. 4), si fa a tal proposito riferimento alla data del 14 febbraio 2017) quando era ormai scaduto il termine di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 1.

2. Dall’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame del terzo motivo, rubricato: “Vizio di erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. d), nonchè, ad un tempo, vizio di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo che saranno specificamente indicati, in relazione alla ritenuta configurabilità della fattispecie di illecito disciplinare inerente allo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria, di cui al capo A) del proc. disc. N. 104/2016 R.G. (art. 606 c.p.p., comma 1; lett. b) ed e))”, con il quale il ricorrente deduce che, in relazione all’asserito svolgimento, da parte del R., di attività incompatibili con le funzioni giudiziarie, la sentenza impugnata renderebbe una valutazione che si porrebbe in contrasto con la corretta, a suo avviso, interpretazione dei presupposti di applicazione dell’ipotesi di illecito contestata.

3. Con il secondo motivo si deduce “Vizio di violazione della legge disciplinare e del principio di specialità (L. n. 689 del 1981, ex art. 9) con riferimento al concorso delle fattispecie di illecito contestate nei capi A) e B) della incolpazione di cui al procedimento disciplinare n. 57-59/2016 R.G. (rispettivamente: D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. d) ed art. 2, lett. e)), (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b))”.

Rappresenta il ricorrente che la sua difesa, con le note scritte depositate all’udienza del 14 settembre 2018, avrebbe rilevato che le fattispecie a lui ascritte nei capi A) e B) della incolpazione (nel procedimento n. 57-59/2016 RG) descrivessero una chiara ipotesi di concorso apparente di norme, da risolversi con l’applicazione del principio di specialità (e, dunque, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 9).

La difesa dell’attuale ricorrente avrebbe, in particolare, dedotto che la violazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. e), (di cui al citato capo B) si collocasse palesemente in rapporto di specie a genere rispetto a quella di cui all’art. 2, lett. d), D.Lgs. citato (v. capo A) della rubrica), contenendo la punizione di una forma specifica di scorrettezza (appunto l’interferenza ingiustificata”), enucleata all’interno del perimetro della violazione del principio di correttezza censurata in via generale sub art. 2, lett. d), citato, così assurgendo essa a condotta dotata di autonoma e propria rilevanza disciplinare.

La medesima difesa avrebbe, altresì, evidenziato che in tal senso mostrasse di orientarsi, unitamente alla giurisprudenza della Sezione Disciplinare del C.S.M. e a dottrina accreditata in materia disciplinare, la stessa Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria nella relazione presente in atti, ove esplicitamente si qualificava l’ipotesi della cd. interferenza quale fattispecie speciale rispetto alla generale previsione dell’illecito di cui all’art. 2, lett. d), D.Lgs. citato, di conseguenza limitandosi la proposta di contestazione al R. unicamente alla violazione dell’art. 2, lett. e), della normativa richiamata.

La predetta difesa aveva, quindi, concluso sostenendo che non fosse conforme all’esatta applicazione della legge disciplinare la formulazione accusatoria cumulativa come articolata in rubrica con riferimento agli addebiti sub A) e B), stante la specialità della seconda fattispecie rispetto alla prima, che, pertanto, doveva rimanere non prefigurabile ed inapplicabile nel caso concreto, essendo assorbita nell’ipotesi di illecito di cui all’art. 2, lett. e), citato.

Sostiene, quindi, il ricorrente che non sarebbero condivisibili le valutazioni rese in merito dalla sentenza impugnata che, pur riconoscendo la specialità dell’ipotesi di illecito disciplinare ex art. 2, lett. e), citato, non ne avrebbe tratto le dovute implicazioni, nel senso della concreta configurabilità unicamente della fattispecie ritenuta speciale, ma sarebbe pervenuta ad affermare l’applicabilità della sola fattispecie generale, con conseguente erronea applicazione del principio di specialità che postula esattamente il contrario di quanto ritenuto dalla decisione impugnata.

Precisa il ricorrente di avere interesse a porre la censura in parola in quanto una contestazione limitata all’addebito di “ingiustificata interferenza” avrebbe richiesto da parte dell’accusa, ai fini del riconoscimento della sua fondatezza, una dimostrazione probatoria ben più pregnante, inerente alla messa in atto di una condotta idonea a determinare una vera e propria turbativa della libertà di autodeterminazione dei giudici popolari indicati in incolpazione, di cui non vi sarebbe traccia nell’acquisizione probatoria.

4. Il motivo che precede va esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso del Ministro della Giustizia, con il quale si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d) ed e), in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b)”.

Con il mezzo in parola si rappresenta che, con riferimento all’ipotizzata interferenza ingiustificata nell’attività degli altri giudici della Corte di assise di Chieti, la Sezione disciplinare del C.S.M. avrebbe ritenuto pienamente provati i fatti come oggettivamente addebitati al magistrato incolpato e che, tuttavia, la predetta Sezione avrebbe ritenuto di escludere la sussistenza dell’illecito di cui alla lett. e) capo b) dell’incolpazione “in quanto la norma in questione si colloca in rapporto di specie a genere rispetto a quella (…) contestata al capo A”. Lamenta la parte ricorrente che siffatta conclusione non sarebbe condivisibile in punto di diritto, non avendo, al riguardo, la Sezione Disciplinare fatto buon governo del principio di specialità che reggerebbe anche il sistema disciplinare.

Ad avviso del Ministro ricorrente, se è pur vero che tra le due fattispecie di illecito disciplinare sussisterebbe un rapporto di specialità, da tanto non sarebbe stata fatta discendere, infatti, la conseguenza della prevalenza della norma speciale che, nella specie, è quella di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e).

Sostiene la parte ricorrente che le fattispecie previste del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d) ed e) – che sanzionano, l’una, i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori, e, l’altra, l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato non potrebbero essere ricondotte ad un’ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili quando un’unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, dal momento che l’interferenza” costituirebbe una delle ipotesi di “grave scorrettezza” nei confronti di altri magistrati.

Lamenta la parte ricorrente che, nel caso all’esame, tuttavia, la Sezione Disciplinare abbia escluso consapevolmente l’applicabilità della norma speciale, assolvendo il magistrato per l’incolpazione di cui alla citata lett. e) – capo b) di incolpazione, condannandolo per l’addebito previsto e punito dalla norma generale di cui alla citata lett. d) – capo a) d’incolpazione. Tale statuizione sarebbe in contrasto con i principi basilari del diritto, potendosi tra questi ricomprendere la necessità di far prevalere la norma speciale su quella generale in caso di concorso apparente di norme, rappresentando esso uno dei criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative (art. 15 c.p., artt. 68 e 84 c.p., L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1).

Il ricorrente sostiene che, sul punto, la Sezione Disciplinare sembrerebbe aver smentito la sua consolidata giurisprudenza; rappresenta che l’inquadramento della condotta in questione nella sola fattispecie di cui alla lett. e) sarebbe peraltro conforme all’iniziativa disciplinare del Ministro della Giustizia e sottolinea che, pur essendo il trattamento sanzionatorio, in ragione della sostanziale omogeneità dei due fatti tipici quasi il medesimo (sanzione non inferiore alla censura e possibilità di trasferimento di ufficio, D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 12, lett. e) e art. 13), ai sensi del citato art. 12, comma 3, si applica la sanzione dell’incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo quando l’interferenza, purchè ripetuta o grave, nell’attività di altro magistrato, sia posta in essere, come nella specie, dal dirigente dell’ufficio o dal presidente della sezione. Ad avviso del ricorrente, tale ultima sanzione non troverebbe mai applicazione, ove si ritenessero corrette le conclusioni della sentenza impugnata, in quanto l’interferenza prevista dalla norma speciale sarebbe sempre riconducibile nel novero dei comportamenti gravemente scorretti sanzionati della norma generale.

5. Il primo motivo del ricorso del Ministro è fondato.

Ed invero, nella specie, la Sezione Disciplinare ha erroneamente applicato il principio di specialità.

Al riguardo queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che il principio di specialità ex art. 15 c.p., vale anche nelle ipotesi di illecito disciplinare del magistrato, ove sussista un concorso apparente di norme coesistenti astrattamente applicabili al medesimo fatto disciplinarmente rilevante (Cass., sez. un., 19/02/2019, n. 4881). Peraltro la stessa Sezione Disciplinare, con la sentenza n. 116 del 2018, ha affermato che l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e), costituisce una delle ipotesi di scorrettezza nei confronti di altri magistrati punita dalla lett. d) dello stesso art. 2, comma 1; sussiste, dunque, un rapporto di specialità tra le due norme che porta ad escludere l’applicabilità di quella generale, cioè quella di cui alla lett. d); detta Sezione, con la sentenza n. 153 del 2018, ha pure affermato, in senso conforme, che sussiste rapporto di specialità tra l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e) e l’illecito previsto dallo stesso articolo di legge alla lett. d); conseguentemente non possono essere derubricati in un illecito generico, quale quello dell’art. 2, comma 1, lett. d) fatti tipizzati dalle norme disciplinari, quali quelli di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della stessa disposizione.

5.1. Risulta, alla luce delle argomentazioni che precedono, fondato, per quanto di ragione, anche il secondo motivo del R., evidenziandosi che l’accoglimento dei due motivi all’esame nel presente paragrafo (p. 5 e sue suddivisioni), nei termini appena precisati, fa cadere la condanna del R. in relazione all’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, lett. d), sempre che, ovviamente, risulti accertata – in esito alla nuova valutazione di merito conseguente al rinvio alla Sezione Disciplinare derivante dall’accoglimento del motivo in parola del ricorso del Ministro – la responsabilità disciplinare del R. per la fattispecie speciale di cui alla lett. e).

6. L’esame del quarto e del quinto motivo del ricorso R., con i quali, rispettivamente, si lamenta “Vizio di mancanza e manifesta illogicità – anche per travisamento delle emergenze probatorie – della motivazione, emergente – sotto molteplici profili – dal testo della sentenza impugnata e da altri atti del procedimento che saranno specificamente indicati, con riferimento alla attendibilità della prova, dichiarativa acquisita in relazione ad aspetti cruciali del fatto di cui al capo A) del proc. disc. n. 57-59 2016 R.G., (vizio) a rilevanza decisiva rispetto alle determinazioni conclusive attinte (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e))” nonchè “Vizio di mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla mancata applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e))”, resta assorbito da quanto sopra evidenziato in relazione ai motivi già esaminati.

Ricorso Procuratore Generale della Corte di cassazione.

7. Con il primo motivo si lamenta “mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione all’assoluzione dell’incolpato dall’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. c), contestato al capo C) dell’incolpazione del procedimento riunito n. 57-59/2016 R.G. (art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e). Violazione di legge con riferimento all’art. 125 c.p.p., comma 3 (art. 606, comma 1, lett. c)”.

Si deduce che, secondo l’ipotesi di accusa (capo C), sia nel corso di una cena presso l’abitazione di un amico, il Dott. Do., avvenuta nel novembre 2014, sia nel corso di una conviviale svoltasi il 16 dicembre 2014 con l’intero collegio giudicante e alla presenza di altri soggetti presso il ristorante-pizzeria del residence di proprietà del giudice popolare M.L. e del coniuge di quest’ultima, il Dott. R. avrebbe reso giudizi ed anticipato addirittura la propria opinione sulla res iudicanda; pertanto, avendo manifestato un indebito parere fuori dell’esercizio delle sue funzioni, il R. avrebbe avuto l’obbligo di astenersi, obbligo poi violato dal predetto magistrato.

Lamenta la parte ricorrente che la Sezione disciplinare, mandando assolto l’incolpato dal capo C) della contestazione, avrebbe considerato solo le valutazioni espresse dal R. presso l’abitazione del Do. e alla presenza del Governatore della Regione Abruzzo, Dott. D.L., ignorando, ai fini della configurazione dell’obbligo di astensione e del conseguente illecito disciplinare integrato dalla sua inosservanza, i giudizi, le valutazioni e le “anticipazioni” espresse dal R. nel corso della cena presso il ristorante – pizzeria già ricordato.

Tale parte di contestazione non sarebbe stata del tutto considerata con conseguente difetto di motivazione sul punto. Nè, ad avviso del ricorrente, si potrebbe ritenere che vi sia una sorta di assorbimento per implicitum del discorso giustificativo omesso in quello, invece, espresso in motivazione, trattandosi di condotte distinte per tempi, luoghi e modalità di esternazione.

Si sostiene che l’esito decisorio censurato sarebbe rilevante in quanto la Sezione disciplinare ha ritenuto provati tutti i fatti contestati al capo A) dell’incolpazione al punto da riconoscerne la responsabilità in capo al magistrato; si evidenzia, altresì, come la condotta ritenuta esistente con riferimento a tale capo integrasse una “manifestazione del parere del giudice sull’oggetto del procedimento fuori dall’esercizio delle funzioni” secondo il disposto di cui all’art. 36, comma 1, lett. c) codice di rito e come la consapevole inosservanza del correlato obbligo di astensione da parte del magistrato fondasse, a sua volta, la violazione disciplinare secondo cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c), secondo la sequenza oggetto della contestazione di cui al capo C).

Il Collegio cioè – secondo il ricorrente – avrebbe riconosciuto pienamente esistente e provato il presupposto dell’obbligo di astensione ma non avrebbe esaminato, benchè oggetto di specifica contestazione al capo C), la sua violazione, il che renderebbe particolarmente grave l’omissione di motivazione sul punto anche in considerazione della reiterazione della condotta propalativa da parte del magistrato e, quindi, del giudizio di personalità quoad poenam.

8. Con il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale si lamenta “Inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c), nonchè, in conseguenza, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. e), di cui la Sezione disciplinare era tenuta a fare applicazione (violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b))”.

Con il motivo all’esame si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Sezione Disciplinare avrebbe fornito un’erronea interpretazione e, conseguentemente, un’erronea applicazione dei presupposti per ritenere integrato l’obbligo di astensione per il giudice che abbia “manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie” di cui all’art. 36, comma 1, lett. c) codice di rito penale e si sostiene che risulterebbe, altresì, erronea, per derivazione, l’omessa applicazione della fattispecie di illecito disciplinare prevista al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e), escludendone la sussistenza.

Si evidenzia che la sentenza impugnata, in punto di accertamento di fatto riconoscerebbe: “a) che il Dott. R. ebbe a partecipare alla cena in casa Do. nella piena consapevolezza della presenza del Dott. D.L., governatore della Regione Abruzzo, costituita – per il tramite di questi – parte civile nel processo per la “discarica di (OMISSIS)” il cui collegio giudicante era presieduto dal predetto magistrato e che era in corso di celebrazione al momento in cui tale convivio avvenne; b) che nel corso della cena, il Dott. R. ed il Dott. D. parlarono del processo; c) che, nello specifico, a domanda del primo, il Magistrato commentò il “comportamento” del parti, affermando (v. sentenza, pag. 9) “che la difesa degli imputati del procedimento sull’inquinamento delle acque era efficace, che la rappresentante della parte civile (l’Avvocato dello Stato, Dott.ssa G.C., n.d.r.) era preparata e che i pubblici ministeri erano attrezzati”.

Si censura la sentenza impugnata in quanto la Sezione Disciplinare, muovendo da tali dati fattuali e pur rilevando “l’assoluta inopportunità che il Presidente di un collegio giudicante di un processo in corso, quasi alla vigilia della decisione, si rechi ad una cena a cui sa che parteciperà una delle parti del processo in corso”, non abbia ritenuto integrato l’obbligo di astensione (e, quindi, il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. c)) in quanto il magistrato non avrebbe espresso “opinioni o giudizi sui fatti del processo, essendosi limitato (…) ad esprimere giudizi soggettivi non sul contenuto ma sulle parti del processo”.

Tale principio sarebbe, ad avviso del ricorrente, erroneo in quanto si fonderebbe su un’ipotizzata differenza tra giudizio su “fatti del processo” e giudizi “sulle parti del processo” artificiosa e insostenibile sotto il profilo logico e giuridico e comunque si tratterebbe di principio mai espresso dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, secondo il ricorrente, i fatti storici accertati (v. ricorso p. 9) nella loro sequenza integravano l’obbligo di astensione in capo al R., costituendo “parere sull’oggetto del procedimento” e, sgombrando il campo da suggestioni fattuali, la disposizione di legge (art. 36 c.p.p., comma 1; lett. c) non richiederebbe affatto che la “manifestazione del parere” sulla regiudicanda avvenga “in presenza di più persone” ma che sia solo manifestata, sicchè sarebbe irrilevante “il merito” del parere indebitamente manifestato dal giudice, perchè la connotazione avverbiale sarebbe riferita al contesto temporale e spaziale (“fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie”).

Secondo il ricorrente, la Sezione Disciplinare, per non ritenere integrato l’obbligo di astensione, avrebbe dovuto argomentare in ordine alla totale genericità delle espressioni pronunciate dal Dott. R. in presenza del Dott. D. e che “anche il requisito ulteriore (dimostrazione che le propalazioni non connotassero alcun convincimento circa l’esito del processo da parte del Magistrato loquente) adottato dalla giurisprudenza assume(rebbe) venature e prospettive del tutto diverse, che avrebbero richiesto – anche al di là dell’erroneo criterio adottato della Sezione Disciplinare – una serrata analitica motivazione”.

9. I motivi che precedono vanno esaminati congiuntamente al secondo motivo del ricorso del Ministro della Giustizia, rubricato “Omessa, insufficiente e/o erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e)”, con il quale si lamenta che, con riferimento all’incolpazione per l’omessa astensione dal procedimento penale relativo all’inquinamento ambientale, l’assoluzione si fonderebbe su una ricostruzione di quanto avvenuto negli incontri in cui sarebbero state fatte le improprie “anticipazioni di giudizio” da parte del R. in buona parte assai diversa da quella postulata dall’ipotesi accusatoria.

In particolare, si premette che, nella sentenza impugnata, si afferma che, durante la cena cui partecipò anche il Governatore della Regione Abruzzo, le dichiarazioni rese dai partecipanti alla serata concordano nel riferire che il R. fece considerazioni, del tutto fuori luogo, sulla maggiore o minor brillantezza delle condotte processuali dei vari soggetti del procedimento e più in generale sulla loro capacità professionale, senza però mai esprimere giudizi sui fatti che il suo collegio procedeva ad accertare e, pur rilevando l’inopportunità di tale convivialità e di una tale libertà di parola, la Sezione Disciplinare ha concluso che tale comportamento non possa essere ritenuto una causa di obbligo di astensione e si evidenzia che in effetti, ogni altra conclusione, si porrebbe in insanabile contrastò con la lettera dell’art. 36 c.p.p., lett. c).

Tanto premesso, il Ministro lamenta che, nella sentenza impugnata, non si faccia alcuna considerazione in ordine alla rilevanza, in relazione al possibile obbligo di astensione, anche delle dichiarazioni rese dall’incolpato durante la riferita cena con i giudici popolari, pure esplicitamente richiamata nella rubrica d’incolpazione, e sostiene che sulla riconducibilità delle dichiarazioni rese in tale sede all’ipotesi di cui all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c), non vi possano essere dubbi.

10. Il primo motivo del Procuratore Generale e il secondo motivo del Ministro vanno accolti, per quanto di ragione, in base alle argomentazioni che seguono, mentre va rigettato il secondo motivo del Procuratore Generale.

Con riferimento alle contestazioni relative all’aver il R. omesso di osservare l’obbligo di astensione nonostante la condotta dallo stesso tenuta in occasione della cena cui aveva partecipato anche il Governatore della Regione Abruzzo, le doglianze sollevate vanno disattese, in quanto, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata, il R., in quella circostanza, si era limitato ad esprimere, sia pure inopportunamente, apprezzamenti generici sulle capacità professionali della difesa degli imputati, del rappresentante della parte civile e dei pubblici ministeri (“la difesa degli imputati del procedimento sull’inquinamento delle acque era efficace,… la rappresentante della parte civile era preparata e… i pubblici ministeri erano attrezzati”), senza formulare alcun giudizio anticipatorio.

Tenuto conto della suddetta ricostruzione in fatto operata dalla Sezione Disciplinare, correttamente è stata esclusa la configurabilità dell’illecito di cui alla lett. C) del capo di incolpazione relativo al proc. disc. N. 557-59/2016 R.G.. Si evidenzia al riguardo che questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di ricusazione, costituisce parere sull’oggetto del procedimento, a norma dell’art. 37 comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c), la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda nonchè circa le decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d’ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice circa l’esito del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati (Cass., sez. VI. pen., 12/12/2014, n. 18484).

A tale principio si è, in sostanza, attenuta la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha pure espresso al riguardo una motivazione che, per quanto sintetica, risulta comunque esaustiva.

Manca, invece, come lamentato dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione e dal Ministro della Giustizia, ogni motivazione per quanto concerne le contestazioni inerenti, secondo l’ipotesi accusatoria, all’obbligo di astensione anche per le dichiarazioni rese dal R. nel corso della già richiamata cena con i giudici popolari, non essendo stata esaminata, in alcun passaggio argomentativo della sentenza impugnata in questa sede, la condotta tenuta dall’incolpato nella circostanza da ultimo ricordata.

Ricorso del Ministro della Giustizia p.t..

11. Il primo motivo è stato già esaminato unitamente al secondo motivo del ricorso del R. (v. p. 3, 4 e 5).

12. Il secondo motivo è stato scrutinato unitamente al primo e al secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale (v. p. 7, 8, 9 e 10).

13. In conclusione, alla luce della motivazione che precede, va accolto il primo motivo del ricorso R., va accolto il secondo dichiara assorbito motivo per quanto di ragione, va dichiarato assorbito l’esame del terzo, del quarto e del quinto motivo del medesimo ricorso; va accolto il primo motivo del ricorso del Ministro della Giustizia e vanno, altresì, accolti, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato nonchè il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale mentre va rigettato il secondo motivo del Procuratore Generale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M..

14. In considerazione della particolarità della vicenda e delle questioni esaminate, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso R., accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, dichiara assorbito l’esame del terzo, del quarto e del quinto motivo del medesimo ricorso; accoglie il primo motivo del ricorso del Ministro della Giustizia; accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso da ultimo indicato nonchè il primo motivo del ricorso del Procuratore Generale; rigetta il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Sezione Disciplinare del C.S.M.; compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA