Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2411 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8357-2018 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA CASTIGLIONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA;

– intimato –

avverso il decreto n. RG. 3197/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE,

depositato il 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – A.I., cittadino pakistano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero degli interni, contro il decreto del 2 febbraio 2018 con cui il Tribunale di Trieste ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c, e omessa motivazione in ordine all’esistenza di un danno grave secondo il parametro del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e c, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. da 2 a 6, nonchè art. 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, e degli artt. 2 e 3 CEDU.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione delle norme che regolano il diritto alla protezione umanitaria, omessa motivazione, violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c.

Ritenuto che:

4. Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 – E’ inammissibile il primo motivo.

Esso si disinteressa, in tutti i suoi aspetti, della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, nel quale, con riguardo alla credibilità del ricorrente, si osserva quanto segue: “Osserva il Collegio come le dichiarazioni del richiedente difettino in modo assoluto di coerenza, logicità e attendibilità quanto alla narrazione dei fatti posti a base della istanza di asilo e quanto a riscontri con la situazione del Paese di origine. La vicenda relativa alla presunta perdita del bestiame, alla vendita della casa, al pagamento parziale dei debiti, è una mera costruzione personale, peraltro frastagliata di contraddizioni. Invero il persecutore è stato dapprima individuato nello zio, comproprietario della casa, che lo avrebbe picchiato infiggendogli lesioni tali da richiedere il ricovero ospedaliero. In seguito il ricorrente, anche nell’atto difensivo, ha sostenuto che il traduttore fosse afgano, ma non ve ne è traccia nel verbale, in quanto il ricorrente ivi dichiarava di comprendere bene la lingua URDU del traduttore. In ogni caso questa colpevolizzazione del traduttore è stata avanzata anche quanto alle dichiarazioni rese in sede di modello C3, avendo addirittura riferito che ad aver svolto il ruolo di traduttore sarebbe stato un altro asilante. Non da ultimo, dopo aver dichiarato in sede di audizione di non aver mai presentato denuncia, ha prodotto una dubbiosissima copia di un presunto FIR (First Information Report) nel quale avrebbe denunciato i fatti nel 2013, accusando questa volta tale A.R., mai prima di allora nominato. Pesanti sono, oltre alle contraddizioni, le incoerenze. Piuttosto che pagare quasi interamente il debito di ben 12.000 dollari, ne avrebbe pagati solo 5.000 per darsi alla fuga abbandonando al proprio destino moglie e figli. Le minacce sono indifferentemente riportate ora a fatto dei creditori (v. verbale delle dichiarazioni), ora a fatto dello zio (modello C3 e ricorso). E’ noto che la valutazione giudiziale della credibilità soggettiva del richiedente deve essere effettuata in modo rispettoso dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del Paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca). Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposi pione della domanda, valutabile – si noti – non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta di uno scrutinio fondato parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono dunque una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo-degli elementi di affidabilità e di quelli critici, alla luce di quanto indicato nella lett. e) del citato del D.Lgs. n. 251 del 2005, art. 3, comma 5. E proprio l’attendibilità intrinseca ed estrinseca difetta nel racconto del ricorrente”.

Il Tribunale, dunque, ha scrutinato la credibilità del richiedente in perfetta armonia con il dato normativo, che aveva ben presente, di riferimento.

Quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, peraltro, il Tribunale non si è limitato a scrutinare la credibilità del racconto del richiedente, ma ulteriormente verificato che, nel paese di provenienza, il Pakistan sussistesse una situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, escludendolo sulla base del richiamo del rapporto Easo 2017.

Di guisa che, al riguardo, il motivo non fa che sollecitare una diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito e che si sottrae al sindacato di questa Corte.

5.2. E’ inammissibile il secondo motivo.

Si tratta di considerazioni di ordine generale sulla disciplina giuridica della protezione umanitaria, senza alcuno specifico riferimento alla situazione del richiedente, considerazioni dalle quali, cioè, non emerge neppure approssimativamente in che cosa consisterebbe, in specifico, la situazione di vulnerabilità di questi.

6. Occorre poi provvedere sul “rinnovo istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato” avanzato dal ricorrente a mezzo del proprio difensore.

Si deve premettere che lo stesso ricorrente ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in vista della proposizione del ricorso per cassazione, al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trieste, Consiglio che ha dichiarato inammissibile l’istanza per difetto assoluto di indicazione delle ragioni di detta impugnazione, avvertendo il medesimo ricorrente che l’istanza medesima poteva essere proposta al magistrato competente per il giudizio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126.

Dopodichè, il ricorrente ha avanzato il rinnovo di istanza di cui si è detto alla Corte di cassazione.

Ma è evidente che non è la Corte di cassazione a dover provvedere in proposito.

Stabilisce il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 124, sotto la rubrica: “Organo competente a ricevere l’istanza” che: “1. L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell’ordine degli avvocati. 2. Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Lo stesso D.P.R., art. 126, comma 3, soggiunge che: “Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”.

Dal combinato disposto delle due norme deriva che, ove l’interessato intenda proporre ricorso per cassazione, ed il consiglio dell’ordine competente, ossia quello del luogo ove ha sede non già la Corte di cassazione, bensì il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l’istanza, essa va riproposta per l’appunto al magistrato che, ivi, ha emesso il provvedimento impugnato.

Si desume difatti con tutta evidenza dal sistema che la Corte di cassazione non provvede mai sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il che reso è palese dalla previsione dettata in materia di processo penale dal medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 93, comma 1, il quale stabilisce che: “L’istanza è presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”, previsione non espressamente ribadita con riguardo al processo civile non già perchè, in tal caso, l’istanza possa essere proposta alla Corte di cassazione, bensì perchè, in detta ipotesi, essa non è proposta affatto, di regola, al giudice, ma al Competente consiglio dell’ordine.

Lo stesso congegno, ossia la devoluzione della decisione sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al solo giudice di merito, e mai alla Corte di cassazione, del resto, è alla base della previsione dettata del citato D.P.R., art. 80, comma 2, art. 96, comma 1, art. 112, comma 3, art. 208, comma 1.

D’altronde, la previsione normative è sostenuta da una evidente ratio, giacchè, come è già stato osservato, nel sistema del D.P.R. n. 115 del 2002, la valutazione e la decisione sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato coinvolge valutazioni di merito che sono incompatibili con le funzioni di legittimità di questa Corte, come reso evidente anche dalla mancata inclusione, nel D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, del presidente della Cassazione tra i presidenti chiamati a decidere sull’opposizione ex art. 170 del testo unico sulle spese di giustizia (Cass. 5 maggio 2015, n. 8912).

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA