Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2429 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/02/2020), n.2429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona dei cur. fallim. p.t., rappr.

e dif. dall’avv. Paolo Piscitello, elett. dom. presso il suo studio,

in Napoli, via Andrea D’Isernia n. 2, come da

procura a margine in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

ENGIE Italia s.p.a. (già Gdf Suez Energie s.p.a.), in persona del

l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Antonio F. Amati e dall’avv.

Osvaldo Lombardi, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma,

via Flaminia n. 133, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Napoli 19.5.2017, R.G.

27003/2016, cron. 1391/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Massimo

Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. (FALLIMENTO), impugna il decreto Trib. Napoli 19.5.2017, R.G. 27003/2016, cron. 1391/2017 che, accogliendo l’opposizione allo stato passivo di ENGIE Italia s.p.a. (già Gdf Suez Energie s.p.a.) (ENGIE), ne ha ammesso il credito di 462.215,18 in prededuzione, oltre a 387.102,66 in chirografo;

2. per il tribunale, la fornitura di energia e gas, effettuata in particolare dall’opponente anche dopo la domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, e nonostante la non evoluzione della procedura, invero essendo mancato il decreto di ammissione con sbocco nella dichiarazione di fallimento, costituiva prestazione ordinaria, resa in occasione del concordato e funzionale alle sue esigenze conservative; proprio tale attitudine, tenuto conto del nuovo regime vigente della L. Fall., art. 161, comma 7, – posteriore dunque alle limitazioni condizionali sul punto – giustificava la prededuzione, così modificando il decreto del giudice delegato, per tutto il credito sui consumi maturati fino alla cessazione del rapporto, a fine 2014; ciò benchè il fallimento fosse del 2015 e perciò, anche per tale ragione, applicandosi il testo vigente in relazione all’epoca della insinuazione al passivo, già essendo venuto meno il regime più restrittivo della L. n. 9 del 2014, art. 11, comma 3, quater;

3. sulla compensazione, di essa veniva dichiarata l’operatività avuto riguardo al debito meno garantito e più antico, dunque con il credito per le forniture anteriori alla domanda di concordato;

4. con il ricorso, in sei motivi, si contesta la decisione per: a) (nei motivi dal primo al quinto) violazione della L. Fall., artt. 111,161, in relazione al D.L. n. 91 del 2014, art. 22, comma 7, sulla premessa della data della proposta anteriore all’abrogazione della norma interpretativa che condizionava la prededuzione al provvedimento positivo di ammissione alla procedura; violazione della L. Fall., art. 16, e art. 11 preleggi, ove il tribunale ha riferito la data di insinuazione al passivo al regime vigente per il trattamento dei crediti in corso di concordato, divenuto quello della nuova L. Fall., art. 161, posteriore al giugno 2014; violazione della L. Fall., art. 161, comma 7, ove il tribunale non ha distinto il richiamo al regime della L. Fall., art. 111, solo ai sensi e non anche agli effetti di tale norma, allorchè si tratti di prestazioni proprie di atti legalmente compiuti, non ha considerato l’utilità per la massa dei creditori, non ha stabilito un collegamento delle spese con la procedura; b) (nel motivo sesto) violazione degli artt. 1249 e 1193 c.c., avendo errato il tribunale a considerare compensabile il debito di restituzione del deposito cauzionale, per come sorto dopo il fallimento con il credito concorsuale per forniture anteriori, ancorchè ipotizzato come prededucibile e dunque in realtà più oneroso per il debitore; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i primi cinque motivi, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono complessivamente inammissibili; va premessa per taluni profili, al di là della configurazione redazionale, la inammissibilità del quarto e del quinto quali censure sulla motivazione e dunque alla stregua del regime restrittivo, riassunto da Cass. s.u. 8053/2014 per cui, avendo il ricorrente contestato il mero apprezzamento di fatto compiuto dal tribunale in punto di utilità delle prestazioni per la gestione dell’impresa e coerenza delle prestazioni con l’attitudine produttiva della stessa, nonostante l’avviato concordato, si ripete che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”;

2. nella vicenda trova peraltro applicazione il regime assunto dagli atti all’epoca della loro confezione, quando cioè le prestazioni furono erogate e come tali originarono altrettanti crediti, non assumendo perciò rilevanza la questione della portata abrogativa della richiamata norma di interpretazione autentica in relazione all’instaurazione anteriore del procedimento di concordato (fattispecie pur affrontata da Cass. 4859/2019); il tribunale ha invero accertato che “le prestazioni per cui si invocava il pagamento erano successive” a detta abrogazione, nè è sorto dubbio alcuno circa la natura di amministrazione ordinaria cui esse erano preordinate;

3. sulla prededucibilità dei crediti nascenti da prestazioni erogate da terzi nei confronti dell’imprenditore in concordato, va allora data continuità all’indirizzo per cui stabilmente la previsione della L. Fall., art. 161, comma 7, sin dalla sua inserzione, ha permesso la formulazione del principio, sintetizzato da ultimo in Cass. 15724/2019 nel senso che, non contestata in giudizio la piena continuità tra concordato e fallimento, nonostante la mancata evoluzione tipologica del primo, “la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nella L. Fall., art. 69 bis, una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale; tale fenomeno funge da elemento di congiunzione fra procedure distinte e consente di traslare dall’una all’altra procedura la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo sì che la stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata ma anche nell’altro che al primo sia conseguito”;

4. ciò posto, Cass. 15101/2019 ha ulteriormente precisato che il significato della locuzione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 7, “non può disgiungersi dalla distinzione operata nel medesimo contesto… tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione, solo i primi liberamente suscettibili di essere compiuti dal debitore, giacchè i secondi implicano di essere previamente autorizzati dal tribunale, e peraltro solo se “urgenti”. Ebbene il credito, per essere prededucibile, deve derivare da atti così “legalmente compiuti”, e non pare seriamente discutibile che la citata ulteriore espressione sia stata impiegata in senso rafforzativo della piena rispondenza dell’atto alla finalità gestoria coerente con la situazione patrimoniale. Ciò richiede al giudice pur sempre di verificare che il debitore non abbia abusato del concordato preventivo, aumentando la sfera della prededuzione e, quindi, anche alterando la par condicio creditorum, poichè è assolutamente ovvio il danno che i creditori anteriori possono subire per effetto del depauperamento dell’attivo (e della correlata riduzione della garanzia patrimoniale) che deriva da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili”; sul punto, come detto, il tribunale ha positivamente accertato, con apprezzamento insindacabile in questa sede, che le forniture di energia per cui è causa hanno mantenuto e consentito la prosecuzione dell’attività aziendale, preservando l’attitudine produttiva dell’impianto e il valore dello stesso ai fini della liquidazione concorsuale, così integrando prestazioni e credito a requisiti di inerenza fissati più in generale e decisivamente già con Cass. 8958/2014 (la rispondenza “agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura”);

5. il sesto motivo è inammissibile; va chiarito che la compensazione opposta dal creditore e ammessa dal tribunale ha riguardo ad un debito restitutorio (la somma pari al deposito cauzionale versato alla conclusione del contratto di fornitura con CODAP) che non è sorto in favore della massa e nel corso della procedura, posto che il suo fatto genetico è anteriore alla stessa domanda di concordato e solo la sua esigibilità (e determinazione finale) sono cronologicamente riferibili alla cessazione del rapporto fra le parti; trova così applicazione il principio per cui “in tema di compensazione, nel caso in cui alla domanda della curatela di un fallimento per la riscossione di un credito sia contrapposta domanda riconvenzionale riguardante un controcredito, il giudice di merito, accertati gli stessi, è tenuto a dichiarare la compensazione, ove richiesta, dei reciproci debiti e sino alla loro concorrenza. Tale conclusione deriva dall’applicazione della L. fall., art. 56), la cui “ratio” è di evitare che il debitore del fallimento, che bene abbia corrisposto il credito di questo, sia poi esposto al rischio di realizzare a sua volta un proprio credito in moneta fallimentare, dal rispetto della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), dal fatto che la compensazione si configura come conseguenza della pronuncia sulla domanda riconvenzionale. Per contro, non potrà pronunziarsi sentenza di condanna del fallimento al pagamento del debito nella misura corrispondente all’eventuale eccedenza del credito verso il fallito, perchè questa deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo del fallimento.” (Cass. 481/2009, 3280/2008, 13769/2007); stante la ritenuta correttezza della compensazione del debito di restituzione del deposito cauzionale con il credito concorsuale chirografario della controricorrente, ne deriva l’assorbimento della censura attinente al criterio d’imputazione;

8. il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 3.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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