Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14580 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8420-2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell’avvocato GUELI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

F.LLI COSTANZO SPA IN AS (OMISSIS) in persona dei suoi commissari

liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 10, presso

lo studio degli avvocati AURELI STANISLAO e AURELI MICHELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CALTABIANO ALBERTO, giusta

procura a margine della comparsa di risposta;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 10355/07 del TRIBUNALE di CATANIA del

12.2.2010, depositato il 15/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso per regolamento di competenza proposto da G.M. avverso il provvedimento in data 12.2.10 con cui il tribunale di Catania ha sospeso ex art. 295 c.p.c. la causa pendente tra il ricorrente e la F.lli Costanzo in a.s il relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO:

che, con ricorso notificato in data 24-24/3/10, M.G. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza depositata in data 15.2.10, con la quale il Tribunale di Catania ha disposto la sospensione del procedimento avente per oggetto l’insinuazione tardiva alla procedura di amministrazione straordinaria della F.lli Costanzo spa, sino alla definizione di altro procedimento, ritenuto pregiudiziale, pendente in grado d’appello ed avente per oggetto l’insinuazione del medesimo credito allo stato passivo della amministrazione straordinaria della Ediltekna spa che era stata respinta dal tribunale per carenza di legittimazione passiva;

che con due motivi di ricorso il M. contesta l’esistenza di una pregiudiziale necessaria;

che la F.lli Costanzo spa in amm.str. ha depositato memoria.

RITENUTO:

che, secondo un principio consolidato, ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. non è sufficiente che fra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l’obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, ricorrente solo quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico- giuridico dell’altra, l’accertamento del quale deve avvenire con efficacia di cosa giudicata (da ultimo C. 2003/12855; C 2003/2048).

Che, nel caso di specie le due cause vertono tra soggetti diversi e cioè quella sospesa tra il M. e la F.lli Costumo spa in amm.str. e la seconda tra il M. e la Ediltekna spa in amm.str;

che trattandosi, quindi, di cause non vertenti tra stesse parti deve escludersi che nella specie sussista pregiudizialità necessaria giuridica tra i due procedimenti in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione, (da ultimo Cass. 6554/09).

che il ricorso appare quindi fondato;

che ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Considerato:

che non vi sono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va accolto;

che di conseguenza l’ordinanza impugnata va cassata con condanna della resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo;

che le parti vanno rimesse innanzi al tribunale di Catania per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; rimette le parti innanzi al tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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