Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14533 del 04/07/2011
Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 04/07/2011), n.14533
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21339/2009 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.L.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
01/07/2008, n. 54504/06 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia, impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma, del 17/03/2008, che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di D.L., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Non si è costituita D.L..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ministero eccepisce l’operatività della prescrizione nel presente procedimento.
Questa Corte già si è pronunciata sulla questione (tra le altre, Cass. N. 27719/09), e pare opportuno richiamare le argomentazioni già svolte in quella sede, ribadendosi che l’applicazione della prescrizione stessa introdurrebbe una limitazione all’esercizio del diritto all’equa riparazione, non prevista dal legislatore (che, non a caso, ha invece previsto il solo termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, conformemente all’art. 35 CEDU), e vanificherebbe lo scopo medesimo della disciplina introdotta dalla predetta legge, contraddicendone a ben vedere la stessa ratio.
E’ appena il caso di precisare che il ricorso è stato ritualmente depositato e non si è verificata decadenza alcuna. Non rileva infatti che, nel procedimento presupposto, la pretesa azionata avesse trovato in gran parte accoglimento con la sentenza di primo grado (e men che meno si potrebbe parlare, al riguardo, il giudicato interno), essendosi comunque svolto il giudizio di appello: è evidente infatti che il procedimento presupposto va considerato, ai fini della decadenza, nella sua interezza.
Va rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011