Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14516 del 01/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 01/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 01/07/2011), n.14516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26638-2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI

GIGLIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MERLINO ELISABETTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 279/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/03/2007 R.G.N. 132/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. FILABOZZI Antonio;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito l’Avvocato VINCENZO ANTONUCCI per delega MERLINO ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, nella composizione di cui al verbale d’udienza del 26.5.2011, rilevato che con il primo motivo di ricorso è stata reiterata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

considerato che, a norma dell’art. 374 c.p.c., le questioni attinenti alla giurisdizione vanno decise dalle sezioni unite, salva la possibilità di assegnare il ricorso alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione si siano già pronunciate le sezioni unite;

che, in difetto di un provvedimento di assegnazione alla sezione semplice ai sensi della disposizione sopra citata, gli atti del procedimento vanno rimessi alle sezioni unite per la decisione sulla questione di giurisdizione.

P.Q.M.

Dispone la rimessione degli atti alle Sezioni unite per la decisione sulla questione di giurisdizione. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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