Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16953 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 15/07/2011, dep. 04/08/2011), n.16953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. MATERA Lina – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FULCIERI PAOLUCCI DE’ CALBOLI 5, presso lo studio
dell’avvocato UTZERI EVA, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, EQUITALIA GERIT SPA (OMISSIS)
– Agente della Riscossione per la Provincia di Roma;
– intimate –
avverso il provvedimento n. 3262/09 del GIUDICE DI PACE di
CIVITAVECCHIA, depositato il 19/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Eva Utzeri che si riporta agli
scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 19-11-2009 il Giudice di Pace di Civitavecchia ha dichiarato inammissibile l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta da L.P.G. avverso la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dalla Equitalia Gerit e notificata il 19-9- 2009 per essere stato il ricorso proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell’atto impugnato.
Avverso tale ordinanza il L.P. ha proposto un ricorso per cassazione articolato su di un unico motivo; i soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il Consigliere designato con relazione ex art. 380 bis c.p.c. ha concluso per l’accoglimento del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, assume che nel caso in cui con il ricorso ex L. n. 689 del 1981 proposto avverso una cartella di pagamento relativa ad una sanzione amministrativa per violazioni al Codice della Strada venga eccepita, come nella specie, la mancata notificazione del verbale di accertamento, il termine per proporre lo stesso è di giorni 60; pertanto, poichè il ricorso in opposizione era stato depositato il 13-11-2009, ovvero entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato intervenuta il 15-9-2009, il ricorso stesso doveva ritenersi tempestivo.
Il motivo è fondato.
Come invero ritenuto dalla menzionata relazione l’assunto del ricorrente è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte (vedi ex multis Cass. 7-8-2007 n. 17312) secondo cui in materia di opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada in cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, l’applicazione del termine di giorni 60 stabilito dall’art. 204 bis C.d.S. per la proposizione dell’opposizione si giustifica in relazione al dato rappresentato dalla incontestata funzione recuperatoria dell’opposizione stessa, cui va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conseguente esigenza di conformare la disciplina speciale a quella dettata per l’azione recuperata.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, l’ordinanza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio all’Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia in persona di altro giudicante.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio all’Ufficio del Giudice di Pace di Civitavecchia in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011