Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16961 del 04/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 04/08/2011), n.16961

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1 7934/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ERRICO PASQUALE, giusta procura a margine del ricorso per il sig.

C. e giusta procura in calce al ricorso per il sig.

M.;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

e sul ricorso 2857-2010 proposto da:

MA.MA. (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ERRICO PASQUALE, giusta procura a margine del ricorso per la sig.ra

Ma. e giusta procura in calce al ricorso per il sig.

M.;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

e sul ricorso 2858-2010 proposto da:

M.L. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ERRICO PASQUALE, giusta procura speciale a margine del ricorso per il

sig. P. e giusta procura in calce al ricorso per il sig.

M.;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

e sul ricorso 7934-2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MA.MA.;

– intimata –

avverso il decreto n. 51721/07 V.G. nei procedimenti iscritti ai nn.

51721, 561722, 517423/07 V.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/02/09, depositato il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che nulla

osserva rispetto alle conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.A. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 16/09/2009, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale il Ministero.

Impugnavano il medesimo provvedimento, con separati ricorsi, MA. M. e P.G., nei confronti del quale il Ministero resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

Il medesimo provvedimento era impugnato nei confronti di Ma.

M. dal Ministero della Giustizia.

Depositava il Ministero memorie per l’udienza.

Vanno riuniti al ricorso di C., quelli di Ma. e P., nonchè quelli del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Quanto ai ricorsi di C., Ma. e P., il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 13.000,00; procedimento presupposto fallimentare: 20 anni circa; durata ragionevole 5 anni, stante il carattere peculiare della procedura fallimentare).

Sul punto i ricorsi sono manifestamente infondati.

Va altresì precisato che, per giurisprudenza consolidata, gli interessi devono decorrere dalla domanda. Al riguardo i ricorsi sono manifestamente fondati, (tra le altre, Cass. N. 18105 del 2005).

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che andranno riliquidate. Quanto ai ricorsi incidentali del Ministero, essi appaiono manifestamente infondati: secondo giurisprudenza consolidata, non rileva di regola la “posta in gioco” del procedimento presupposto (del resto il giudice a quo ha tenuto conto della peculiarità del procedimento fallimentare, indicando la durata ragionevole in 5 anni invece che in 3).

Va cassato il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi alla condanna della Amministrazione al pagamento degli interessi legali dalle domande. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce al ricorso di C.A. quello del Ministero della Giustizia nei suoi confronti, nonchè quelli di cui ai procedimenti n. 2857/10, 2858/10, 7934/10, accoglie in parte qua i ricorsi delle parti private e rigetta quelli del Ministero della Giustizia; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti, gli interessi legali dalla data delle domande, nonchè le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 800,00 per onorari, Euro 800,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011

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