Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16931 del 04/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 04/08/2011), n.16931
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avv. FLAVIA BUSCHI,
rappresentata e difesa dall’avv. CHIRONI IURI, giusta mandato a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1468/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
29.6.09, depositata il 09/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2011 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI
Massimo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Poste Italiane s.p.a. ricorre contro G.L. per la cassazione della sentenza n. 1468/2009 della Corte d’appello di Lecce depositata in cancelleria il 9 luglio 2009 (R.G. 1072/2008).
G.L. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale al quale replica Poste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in camera di consiglio.
Successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale redatto in data 4 febbraio 2011 con le firme della lavoratrice e del procuratore speciale di Poste, nonchè dei rispettivi rappresentanti sindacali.
Poste Italiane ha depositato memoria con la quale, richiamando l’intervenuta conciliazione, chiede che il giudizio sia dichiarato estinto.
Tanto premesso, la Corte osserva che con il detto accordo le parti hanno tra l’altro convenuto il consolidamento del precorso rapporto di lavoro a tempo determinato e l’assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice da parte di Poste.
E’ quindi venuto meno l’interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
Ne deriva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Le spese possono compensarsi in coerenza con lo spirito conciliativo che ha investito ogni aspetto della vertenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011