Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2337 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 03/02/2020), n.2337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2971/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

M.O., rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Piero, con

domicilio eletto in Roma, circumvallazione Nomentana, n. 162, presso

lo studio dell’Avv. Fabio Foci;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOVARA;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di

Novara n. 69/18 depositata il 19 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Umberto DE AUGUSTINIS, che ha chiesto

la dichiarazione di competenza del Tribunale di Novara.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Su ricorso presentato il 4 ottobre 2018 dal Pubblico Ministero, il Tribunale di Novara, con sentenza del 19 dicembre 2018, ha dichiarato il fallimento dell'(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, rilevando, in ordine alla competenza territoriale, che la sede legale dell’impresa era ubicata nel proprio circondario.

2. Avverso la predetta sentenza l'(OMISSIS) ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premesso che con atto del 22 maggio 2018 l’assemblea dei soci aveva deliberato lo scioglimento e la messa in stato di liquidazione della società, nominando liquidatore O.M. e disponendo il trasferimento della sede legale a (OMISSIS), la ricorrente afferma che il centro effettivo della attività direttiva ed organizzativa dell’impresa era stato già da tempo spostato in quella città: riferisce infatti che dapprima, con atto dell’11 giugno 2013, aveva provveduto al conferimento del proprio ramo d’azienda in favore della Stark S.r.l., costituita con l’Iris S.r.l. ed avente sede in (OMISSIS), ed in seguito, nel mese di novembre 2017, aveva nominato amministratore unico la M., residente a sua volta in (OMISSIS). Precisato che tale trasferimento costituisce espressione non già di un disegno animato dalla scientia fraudis, ma di una scelta imprenditoriale volta ad ottimizzare la propria gestione aziendale, sostiene che, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 9, la competenza in ordine alla dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, coincidente fino a prova contraria con la sede legale della società. Aggiunge che l’art. 9 cit., comma 2, non introduce un criterio di competenza alternativo a quello di cui al comma 1, ma prevede una specificazione consequenziale, stabilendo, in riferimento all’ipotesi di trasferimento della sede legale nell’anno anteriore alla presentazione dell’istanza di fallimento, una presunzione di non coincidenza con la sede effettiva, destinata a rimanere superata nel caso in cui risulti che nel luogo in cui è stata trasferita la sede legale si trova anche la sede effettiva dell’impresa. Ciò posto, osserva che la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito per giungere ad affermare la competenza territoriale del Tribunale di Novara, il quale si è limitato a richiamare la L. Fall., art. 9, comma 2, senza procedere ai necessari approfondimenti istruttori, dai quali sarebbe risultato che la sede legale della società era situata in (OMISSIS); sostiene che, anche a voler dare atto dell’avvenuto trasferimento della sede legale nell’anno antecedente alla presentazione dell’istanza di fallimento, non sono stati acquisiti elementi dai quali possa desumersi che il trasferimento ha avuto luogo con l’intento di disorientare i creditori.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

Ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione juris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove, e che quella legale sia quindi meramente fittizia (cfr. Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15872; Cass., Sez. VI, 6/11/ 2014, n. 23719; 7/05/2012, n. 6886). Tale presunzione rimane tuttavia inoperante nell’ipotesi in cui la sede legale sia stata trasferita in un luogo diverso nell’anno anteriore all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento, trovando in tal caso applicazione dell’art. 9, comma 2, il quale dispone che il predetto trasferimento non rileva ai fini della competenza, che resta pertanto radicata presso il tribunale nel cui circondario è situata la sede legale originaria, indipendentemente dall’accertamento dell’effettività della nuova sede (cfr. Cass., Sez. VI, 10/07/2018, n. 18200; 29/ 07/2013, n. 18238; Cass., Sez. I, 5/10/2015, n. 19797). La predetta disposizione stabilisce infatti un criterio di collegamento la cui applicazione prescinde totalmente dall’accertamento del carattere fittizio dello spostamento, presupponendo che, in quanto avvenuto nel periodo di tempo indicato, esso abbia avuto luogo al mero scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento o di determinare l’incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso (cfr. Cass., Sez. VI, 8/11/2017, n. 26491; 29/09/2016, n. 19343; 29 luglio 2013, n. 18238).

Tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, non risultano correttamente applicati dalla sentenza impugnata, la quale, nell’affermare la competenza territoriale del Tribunale di Novara, in qualità di giudice del luogo in cui la società debitrice aveva la propria sede legale, ha rilevato che quest’ultima era situata nel circondario del Giudice adito, senza tener conto dell’avvenuto trasferimento della stessa a (OMISSIS), prima della presentazione dell’istanza di fallimento. In quanto deliberato nell’anno anteriore alla predetta data, tale trasferimento non può considerarsi tuttavia idoneo a giustificare l’affermazione della competenza del Tribunale di Milano, trovando applicazione il principio stabilito dalla L. Fall., art. 9, comma 2, in virtù del quale la competenza resta radicata presso il giudice del luogo in cui si trova la sede originaria, senza che debba procedersi ad alcun accertamento in ordine alla coincidenza della nuova sede legale con quella effettiva dell’impresa. Nessun rilievo può assumere, in proposito, l’affermazione della ricorrente, secondo cui lo spostamento non ha avuto luogo con l’intenzione di trarre in inganno i creditori o di sottrarre la procedura al giudice naturale precostituito per legge, bensì nell’ambito di un progetto imprenditoriale da tempo avviato e volto a far gravitare in un luogo diverso il centro decisionale ed organizzativo dell’impresa, in quanto ciò che viene in considerazione, ai fini dell’individuazione del giudice competente, è esclusivamente il dato obiettivo della prossimità della data del trasferimento a quella di presentazione dell’istanza di fallimento, non attribuendo la legge alcun rilievo nè all’effettività del predetto spostamento, nè allo scopo soggettivamente perseguito dall’imprenditore, ancorchè esteriorizzatosi in circostanze oggettivamente riscontrabili.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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