Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14344 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

REDOIL ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PALUMBO 26, presso la

società E.P. SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETA GUIDO,

GAETA UGO, con studio in NAPOLI VIA DEI MILLE 16 (avviso postale),

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN VITALIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2006 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Redoil Italia Spa. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 43/24/06, depositata il 23 marzo 2006, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata riconosciuta la validità dell’avviso di accertamento per la TARSU del 2002. In particolare il giudice di appello ha affermato che l’atto impositivo era motivato, e la società non aveva provato il suo assunto, secondo cui le aree scoperte fossero solo pertinenziali rispetto a quelle adibite ad opificio industriale per la rigenerazione e vendita di olio lubrificante. Il Comune non si e costituito, mentre la ricorrente ha depositato due memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i motivi risultano enunciati in modo generico, come anche i quesiti che li corredano, sicchè il gravame appare all’evidenza del tutto privo di autosufficienza, e quindi inammissibile, atteso che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad ulteriori indagini integrative (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4840 del 07/03/2006, n. 6972 del 2005). Nessun rilevo poi può attribuirsi alla sentenza n. 42 emessa dalla stessa CTR il 4.6.2008 tra le medesime parti e per lo stesso rapporto tributario, allegata alla seconda memoria, ancorchè munita dell’attestazione della segreteria che non era stato proposto gravame dopo la notifica, dal momento che il ricorso è già di per sè inammissibile come sopra, ed inoltre si tratta di pronuncia concernente soltanto vizio procedurale, che non incide sulla pretesa fiscale azionata nel presente processo, posto che il secondo giudice dichiarava inammissibile l’appello del Comune perchè il relativo ricorso non era stato notificato alla Redoil, e quindi solamente per vizio procedurale, che ostava alla regolarità del contenzioso, con la conseguenza che la sua “vis espansiva” non può esplicare efficacia sulle questioni di fatto e di diritto relative al presente giudizio.

Invero qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo, salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione, ovvero come nella specie, senza alcuna prodromica statuizione specifica sul “petitum” e “causa petendi”. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio, non va emessa alcuna pronuncia, stante la mancata costituzione dell’ente impositore.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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