Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14300 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14300
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso n. 16634-2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,
presso l’Avv. Luigi Fiorillo, rappresentata e difesa dall’Avv.
Pileggi Antonio per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1882/2006 della Corte d’appello di Napoli,
pronunziata in causa n. 1839/05 r.g., depositata in data 1.06.06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;
udito l’Avv. Anna Buttafoco per delega Pileggi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
MATERA Marcello che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.G. con ricorso al Giudice del lavoro di Napoli chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 22.07-30.09.98.
Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, la Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata in data 1.06.06 accoglieva l’impugnazione e affermava la nullità del termine, dichiarando che era insorto tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 22.7.98, con condanna del datore al pagamento delle retribuzioni dalla notifica del ricorso introduttivo a titolo di risarcimento.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione.
Non ha svolto attività difensiva il dipendente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato anche un verbale di conciliazione in sede sindacale del 30.03.09, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo trans attivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi P. difeso nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla disponendo quanto alle spese.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011