Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14327 del 28/06/2011
Cassazione civile sez. II, 28/06/2011, (ud. 18/02/2011, dep. 28/06/2011), n.14327
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4653/2010 proposto da:
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO
VITELLI 10, presso lo studio dell’avvocato FABIO DI MATTEO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PICERNO Serafino, DE LUCIA
ANTONIO, giusta mdnato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza n. R.G. 673/08 del GIUDICE DI PACE di PONTECORVO,
emessa il 22/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che
nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso rubricato al n. 4653 espone che con ordinanza di convalida L. n. 689 del 1981, ex art. 23, resa in udienza il 22 aprile 2009, il giudice di pace di Pontecorvo, esaminata l’opposizione proposta da G.L. avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) del 17 gennaio 2008, assenti le parti, confermava il provvedimento impugnato.
Nel corpo del ricorso veniva indicato altro numero di verbale,, diverso da quello puntualizzato in epigrafe nella parte dedicata specificamente all’oggetto dell’impugnazione domandata.
L’opponente ha proposto immediato ricorso per cassazione, imperniato su sei motivi, notificato al Ministero dell’Interno, in Piazza del Viminale 45, il 10 febbraio 2010.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.
Ha rilevato l’inammissibilità del ricorso.
Come osservato nella relazione comunicata ex art. 380 bis c.p.c., avverso il provvedimento impugnato era esperibile il rimedio dell’appello e non del ricorso per cassazione, trovando applicazione nella specie la disposizione del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26.
Detta norma, abrogando della L. n. 689 del 1981, art. 23, u.c., che prevedeva la diretta ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, ha reso tali provvedimenti soggetti alla disciplina generale dei mezzi di impugnazione e, quindi, impugnabili a mezzo dell’appello (art. 339 c.p.c.).
Identico regime è stato instaurato dal legislatore del 2006 con riguardo alle ordinanze di cui al comma 5, dell’art. 23, la norma citata è stata infatti modificata nel senso che alla prima udienza, ricorrendo le condizioni ivi previste – secondo la correzione di cui alla sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale – il giudice può convalidare il provvedimento opposto con ordinanza appellabile.
La ordinanza del giudice di pace è stata resa dopo il 1 marzo 2006 ed è soggetta a questa nuova disciplina (Cass. 13019/07; 10775/08;SU 27339/08). Doveva quindi essere impugnata con appello al tribunale territorialmente competente.
La ricorribilità diretta per cassazione permane soltanto per le ordinanze di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, che sono esclusivamente quelle con le quali il giudice competente dichiara l’opposizione inammissibile per tardività del ricorso (Cass. 28147/08).
La relazione preliminare, oltre a rilevare l’inammissibilità del ricorso anche per omessa formulazione dei quesiti di diritto, ha evidenziato l’erroneità della notifica, non indirizzata all’avvocatura generale dello Stato.
Superfluo appare tuttavia ogni provvedimento di rinnovazione della notificazione, a fronte di ricorso “prima facie” inammissibile (Cass. 2723/10; 6826/10).
Non v’è luogo per la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011