Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13783 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 23/06/2011), n.13783
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.D., + ALTRI OMESSI
tutti
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOAUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
ZANGHI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la
rappresenta e difende, giusta memoria difensiva di costituzione con
delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 394/2010 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata
il 29/01/2010 r.g.n. 7724/08;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;
udito l’Avvocato ZANGHI’ GIUSEPPE;
udito l’Avvocato GAETANO GIANNI per delega ARTURO MARESCA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale DOTT.
MARCELLO MATERA, che ha concluso visto l’art. 375 c.p., chiede alla
Corte di Cassazione, in camera di consiglio, di accogliere il ricorso
con le relative determinazioni sulla competenza per territorio,
conclusioni confermate anche dal DOTT. PIETRO GAETA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
esaminata l’istanza di regolamento di competenza, letto il provvedimento impugnato, emesso il 29 gennaio 2010 dal Tribunale di Catania;
letta la memoria ex art. 47 c.p.c.;
lette le osservazioni del PG letta la memoria ex art. 378 c.p.c..
Ritenuto di non doversi discostare dal principio di diritto affermato nella sentenza 22 febbraio 2006, n. 3874, di questa Corte, per cui:
“il rapporto di lavoro che intercorre tra l’ente ferrovie dello Stato (nelle diverse denominazioni succedutesi nel tempo) – armatore delle navi traghetto sulla tratta stretto di Messina – ed il personale che presta lavoro subordinato alle dipendenze di detto ente sulle cennate navi traghetto è sicuramente “lavoro nautico”, poichè tutte le persone che prestano attività lavorativa per il servizio della nave (inteso in senso ampiamente lato) fanno parte dell’equipaggio e quindi rientrano nella categoria “gente di mare” ex art. 114 e segg.
cod. nav.”.
Ritenuto che tale qualificazione dei ricorrenti comporta l’applicazione dei criteri fissati dall’art. 603 cod. nav. (Cass. 12 agosto 1998, n. 7923).
Rilevato che l’applicazione di tali criteri comporta, nella specie, pacificamente, la competenza territoriale del Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto da A.M. più altri nei confronti di Rete ferroviaria italiana spa, cassa il provvedimento impugnato, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Catania dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011