Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14091 del 27/06/2011

Cassazione civile sez. III, 27/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 27/06/2011), n.14091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11428-2009 proposto da:

R.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato FATICA

ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NERI

CLAUDIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITALIA SPA GRUPPO BANCARIO CAPITALIA GIA’ BANCA ROMA SPA, D.

B.V., BANCA POPOLARE LODI SCARL GIA’ CREDITO MOLISANO SPA

POI BANCA POPOLARE ITALIANA BANCA, F.M.

(OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO PALAMARA, rappresentato e difeso dall’avvocato POTENTE RENATO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

BANCA POPOLARE LODI SCARL (OMISSIS) GIA’ CREDITO MOLISANO SPA POI

BANCA POPOLARE ITALIANA BANCA in persona del procuratore Dott. F.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA I. NIEVO. 61 SC. D,

presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO ENNIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BIANCHINI MARIA giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

R.R. (OMISSIS), CAPITALIA S.P.A. GRUPPO

BANCARIO CAPITALIA GIA’ BANCA ROMA SPA, D.B.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 12/03/2008, depositata il 26/03/2008 R.G.N. 101/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato FATICA ALESSANDRO;

udito l’Avvocato PICCIANO MARIA GRAZIA (per delega dell’Avv. MAZZOCCO

ENNIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 25.6.98, F.M. deduceva che egli aveva acquistata da D.B.V. un appartamento ed un garage siti in (OMISSIS) rispettivamente al primo ed al piano interrato del fabbricato sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 205.000.000.

Aggiungeva che tale compravendita era stata fatta con atto stipulato dell’esponente notaio R.R. in data 6 febbraio 1993 rep. 62993 e racc. n. 881 registrato il 26 febbraio e trascritto il 5 marzo successivi e contenente la indicazione che i beni compravenduti erano gravati di alcune formalità pregiudizievoli, fra le quali un atto di pignoramento, trascritto in data 20.6.1992 al n. 5463 di formalità a favore dell’allora Banco di Santo Spirito, e la dichiarazione del venditore che per tutte le formalità pregiudizievoli era già in corso la cancellazione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari a sua cura e spese. Lo stesso F. deduceva inoltre: che, con riferimento alla esecuzione immobiliare n. 57/92 Rge conseguente al predetto pignoramento, era avvenuto che: in data 11.6.1992 era intervenuto nell’esecuzione il Credito Molisano per un credito di L. 15.594.906; che il creditore procedente aveva depositato istanza di vendita in data 11.7.1992, vantando egli un credito di L. 12.356.815 e, quindi, diventato Banca di Roma s.p.a., aveva comunicato al debitore escusso in data 4.11.1992 di essere stato soddisfatto di ogni suo credito, impegnandosi a depositare formale rinuncia alla esecuzione intrapresa; che anche il Credito Molisano, in data 29.1.1993 aveva deciso di cancellare l’ipoteca iscritta a suo favore a seguito dell’integrale pagamento del proprio credito da parte del D. B.; che fra la stipula del richiamato atto di compravendita e la sua trascrizione, nella predetta esecuzione immobiliare, in data 24.2.1993, era intervenuto anche un altro creditore del D.B., con la conseguenza che la vendita dei beni pignorati e venduti ad esso F. era stata fissata per la data del 16.3.1993 ed il Credito Molisano rinunciava agli atti esecutivi solo in data 21.3.1995; che esso attore, quindi, era stato costretto a sborsare la somma di L. 82.000.000 per la conversione del pignoramento e per liberare i beni acquistati dal pignoramento stesso, poi effettivamente liberati a seguito di apposita ordinanza ex art. 495 c.p.c. emessa il 4.5.1998 dal G.e..

Sulla base di tali assunti, dunque, il F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso il R., il D. B., la Banca di Roma e il Credito Molisano per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di L. 82.000.000; in particolare, il F. deduceva che il notaio doveva considerarsi responsabile “per aver ritardato la trascrizione dell’atto avvenuta solo in data 5.3.1993 ad un mese dalla stipula stessa, pur essendo a conoscenza delle formalità pregiudizievoli esistenti, che comunque potevano senz’altro dare adito ad intuire che ben altre ne sarebbero potute intervenire tra la stipula dell’atto e la trascrizione dello stesso, così come del resto si è verificato”.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 94/2002, accoglieva la domanda ritenendo che ciascuno dei convenuti aveva posto in essere una “concausa” riguardo ai danni in questione. A seguito di autonomi appelli del notaio R., di Capitalia (già Banca di Roma) e della Banca Popolare di Lodi (già Credito Molisano), nonchè della D.B. in via incidentale, la Corte d’Appello di Campobasso, con la decisione in esame depositata in data 26.3.2008, riunite le impugnazioni, rigettava gli appelli del D.B. e del R., e in parziale accoglimento degli appelli della Banca Popolare di Lodi e di Capitalia, rigettava la domanda originariamente proposta nei loro confronti dal F., non ritenendo il comportamento delle Banche avente rilievo causale nella produzione dei danni in questione. Ricorre per cassazione il R. con tre motivi e relativi quesitì; resiste con controricorso il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in quanto la Corte molisana, facendo riferimento non alla domanda ma alle argomentazioni del Tribunale, ha illegittimamente modificato i fatti prospettati dall’attore. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 167 e 359 c.p.c., e relativo difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del R..

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1176, 2230 e 2226 c.c., e relativo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità del notaio circa l’obbligo di verificare “la libertà del bene”.

Fondato è il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

Come posto in rilievo infatti dallo stesso ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio si chiedeva accertarsi, con conseguente condanna ai danni, la responsabilità del notaio rogante per “aver ritardato la trascrizione dell’atto avvenuta solo in data 5.3.93 ad un mese dalla stipula stessa, pur essendo a conoscenza delle formalità pregiudizievoli esistenti, che comunque potevano senz’altro dare adito ad intuire che ben altre ne sarebbero potute intervenire tra la stipula dell’atto o la trascrizione dello stesso, così come del resto si è verificato”, e tale originaria richiesta non subiva alcuna modifica in corso di causa.

A fronte di ciò, la Corte territoriale, incentrando la propria decisione più che sulla domanda originaria soprattutto sulle argomentazioni del Tribunale, esaminava l’eventuale negligenza del notaio sotto profili del tutto diversi rispetto a quanto sopra prospettato, affermando che l’attività del notaio “si estende a tutte le attività preparatorie e successive per assicurare la certezza dell’atto”, e ciò perchè “non si trattava tanto di pronosticare eventi futuri ed incerti o di procedere ad ulteriori indagini presso gli uffici competenti, quanto, piuttosto, di informare F., secondo i canoni di una doverosa diligenza professionale, del reale significato giuridico della dichiarazione del venditore e dell’opportunità di verificare l’esistenza dei presupposti della cancellazione millantata da D.B.”.

Risulta quindi evidente che la Corte di merito è andata ultra petita, ritenendo di dover indagare il compito del notaio, dal punto di vista della sua diligenza professionale, non in relazione al ritardo nella trascrizione dell’atto ma riguardo ad una non meglio precisata “attività di consiglio”.

Il giudice del rinvio pertanto dovrà accertare se il ritardo della trascrizione, in relazione a tutti gli elementi connotanti la fattispecie in esame, ha costituito una evidente ipotesi di responsabilità professionale e quindi tale da determinare l’obbligo del notaio di risarcire i danni.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa in relazione al motivo accolto, l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011

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