Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2155 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2155 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4642-2008 proposto da:
IERVOLINO

MARIO

RVLMRA46R21H931F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 72, presso lo
studio dell’avvocato TISCIONE ANGELO, rappresentato e
difeso dall’avvocato COTICELLI PASQUALE;
– ricorrente contro

ASSICOM SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, VANO ALESSANDRO E VANO FRANCO RAPPRESENTANZE
s.a.s., in persona del legale rappresentante pro
tempore;

Data pubblicazione: 31/01/2014

- intimati

avverso la sentenza n. 258/2007 del TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA SEZIONE DISTACCATA DI GRAGNANO, depositata
il 18/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 20/3/2002 la Assicom S.p.A., quale procuratore
speciale di Trucco Tessile S.p.A., chiedeva e otteneva
dal Giudice di Pace di Gragnano e nei confronti di
Iervolino Mario, decreto ingiuntivo per l’importo di

ricevuti, di una fattura per l’importo euro 3.745,87
emessa per la fornitura di articoli di abbigliamento.
Iervolino proponeva opposizione; nel giudizio era
chiamata in causa la società Franco Vano rappresentanze
s.a.s. quale rappresentante della ditta fornitrice,
nonchè Vano Alessandro in proprio al quale, secondo
l’opponente,

era

corrisposto,

stato

l’importo

necessario per il saldo della fattura in contestazione.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ritenendo
provato il pagamento alla società rappresentante della
ditta fornitrice e l’invio alla ditta fornitrice, da
parte della rappresentante,

dell’assegno dato in

pagamento.
Assicom proponeva appello al quale resisteva Iervolino
che proponeva appello incidentale.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di
Gragnano, con sentenza del 18/9/2007, in riforma della
sentenza appellata, rigettava l’opposizione a decreto

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,i,

euro 2.247,57 a titolo di saldo, detratti gli acconti

ingiuntivo, dichiarava assorbito l’appello incidentale
e compensava le spese.
Il Tribunale rilevava:
– che la legittimazione attiva di Assicom, contestata
dall’appellante incidentale, era provata dalla procura

che non era provato che alla rappresentante (la

società

Franco Vano Rappresentanze

società fornitrice

s.a.s.)

della

fosse stato conferito dalla

mandante anche il potere di ricevere pagamenti;
– che, in ogni caso, non poteva ritenersi provato il
pagamento perché nella quietanza rilasciata dalla
rappresentante si faceva riferimento ad un titolo di
credito di cui si ignorava la sorte e il cui incasso
non era provato da una quietanza del creditore.
Iervolino Mario propone ricorso affidato a 5 motivi.
Sono rimasti intimati la Assicom e i chiamati in causa,
rimasti

contumaci

in

appello,

Franco

Vano

Rappresentanze e Vano Alessandro.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità
della sentenza in relazione agli artt. 2719 c.c., 77,
214, 215 e 216 c.p.c.

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speciale;

Il ricorrente sostiene di avere eccepito il difetto di
legittimazione attiva di Assicom S.p.A. e di avere
tempestivamente disconosciuto il documento prodotto in
fotocopia con il quale Assicom avrebbe provato, secondo
il giudice di appello, la sua legittimazione a stare in

disconosciuto ai sensi dell’art. 2719 c.c. e 214 c.p.c.
non poteva essere riconosciuto alcun valore probatorio.
Il ricorrente, formulando il quesito di diritto ex
art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile
ratione temporis,

chiede se il giudice di merito nel

fondare la sua decisione su una fotocopia di un
documento, impugnata e disconosciuta, ha violato il
principio secondo cui le copie fotostatiche di una
scrittura non hanno alcun valore probatorio se
impugnate o disconosciute.
1.1 Il motivo,

in relazione alle norme che il

ricorrente denuncia violate, è infondato in quanto il
disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità di
una copia fotostatica all’originale di una scrittura secondo il consolidato insegnamento di questa Corte non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto
dall’art. 215 comma l n. 2 c.p.c., perché mentre
quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione

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giudizio, mentre al documento prodotto in fotocopia e

e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione
della scrittura, il primo non impedisce che il giudice
possa accertare la conformità all’originale anche
attraverso altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni; pertanto l’avvenuta produzione in giudizio

parte contro la quale il documento era prodotto a
prendere posizione sulla conformità della copia
all’originale, ma non vincolava il giudice all’avvenuto
disconoscimento della riproduzione, potendo egli
apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass.
21/11/2011 n. 24456; Cass. 21/4/2010 n. 9439; Cass.
3/2/2006 n. 2419, 15/6/ 2004 n. 11269, 26/1/2000 n.
866).
Pertanto al quesito occorre rispondere negativamente e
nel senso che, differentemente da quanto previsto per
la scrittura privata disconosciuta, l’art. 2719 c.c.
non preclude al giudice di apprezzarne l’efficacia
rappresentativa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio
di motivazione nel quale sarebbe incorso il giudice di
appello nel non riconoscere natura di quietanza
liberatoria, ma semplice dichiarazione di scienza, alla
dichiarazione della rappresentante di avere ricevuto un

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della copia fotostatica del documento, impegnava la

assegno di lire 4.000.000 e in contanti la somma di
lire 925.000 a saldo della fattura n. 6856/98, nonché
di una differenza di lire 240.000 e di non avere
pertanto ritenuto estinto il credito, malgrado la

fornitrice di avere inviato un assegno a saldo della
fattura in contestazione e al netto di una nota di
credito e nonostante l’ammissione di Assicom di avere
ricevuto il pagamento.
La motivazione, infine sarebbe contraddittoria per
avere riconosciuto che la quietanza in atti era
liberatoria e per avere affermato che la stessa era una
dichiarazione di scienza.
2.1 n motivo è infondato sotto ogni profilo perché il
giudice di appello ha ritenuto che non era provato che
la società rappresentante (o il suo socio
accomandatario) avesse il potere di riscuotere i
pagamenti per conto del creditore e che non era provato
il pagamento anche a soggetto non legittimato perché
non risultava alcuna quietanza della creditrice
rappresentata e non risultava alcun esborso da parte
del debitore, facendosi riferimento solo a versamenti
in contanti (alla rappresentante) e ad un titolo di
credito di cui si ignorava la sorte, essendo invece

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dichiarazione della rappresentante della ditta

documentato l’invio, dalla, rappresentante di assegno
diverso da quello ricevuto dal debitore.
Il giudice di appello ha giustamente ritenuto non
liberatoria la quietanza tenuto conto che la
dichiarazione di avere ricevuto un pagamento a saldo

secondo il giudice di appello, non era legittimato a
ricevere il pagamento.
Le difese svolte di Assicom (che durante il processo
aveva sostenuto che la quietanza era inidonea a provare
il tempestivo pagamento) non valgono a sostenere la
tesi del pagamento (ancorché tardivo), in quanto sono
dichiarazioni difensive semplicemente dirette a
contrastare la linea difensiva della controparte e che
pertanto non possono assumere il valore probatorio
preteso dal ricorrente.
Non sussiste alcuna contraddizione nel riconoscere che
la quietanza è astrattamente liberatoria e che è una
dichiarazione di scienza, posto che la quietanza
sempre una dichiarazione di scienza ed è, nel contempo,
liberatoria, ma solo se proviene dal creditore;
tuttavia, nel caso concreto, secondo il giudice del
merito, non proveniva dal creditore.

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I

non proveniva dal creditore, ma da un soggetto che,

Le dichiarazioni del terzo chiamato (che ammette di
avere ricevuto le somme e che comunque non prova di
averle trasmesse al creditore) non possono costituire
prova contro il creditore; l’assegno che si assume
trasmesso al creditore dal rappresentante di commercio,

non è

lo

stesso assegno indicato nella ricevuta

rilasciata allo Iervolino (tratto sul Banco di Napoli:
v. pag. 8 del ricorso) e neppure coincidono gli
importi.
Ai fini della prova del pagamento, quale fatto
estintivo dell’obbligazione, sufficiente che il
debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna
del titolo, incombendo invece al creditore la prova del
mancato incasso, prova che il creditore può agevolmente
fornire dimostrando il possesso del titolo (cfr. Cass.
30/7/2009 n. 17749); nella fattispecie, tuttavia, come
detto, la Corte di Appello ha ritenuto non pervenuto
nella disponibilità del creditore l’assegno emesso in
(asserito) pagamento dal debitore.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la
violazione degli artt. 115 e 116 c.c. perché il giudice
di appello non avrebbe preso in considerazione le prove
e gli elementi di prova costituiti dalle quietanze

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tratto sulla Banca di Roma (v. pag. 9 e 13 del ricorso)

liberatorie,

dalle

affermazioni

del

terzo

che

confermavano il pagamento e dalle affermazioni della
convenuta nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo che ammetteva di avere ricevuto il
pagamento.

il profilo del vizio di motivazione di norme
processuali le censure formulate nel motivo precedente
e infondate per le ragioni già esposte, senza peraltro
indicare in quale modo siano stati violati i principi
della disponibilità delle prove e della loro
valutazione secondo il prudente apprezzamento del
giudice e della possibilità di desumere argomenti di
prova dal contegno delle parti.
4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio
di motivazione perché il giudice di appello non avrebbe
motivato sui seguenti fatti rilevanti:
– le affermazioni di Assicom di avvenuto pagamento;

le affermazioni e le prove di avvenuto pagamento

fornite dal terzo chiamato;
– le quietanze di pagamento prodotte da lui e dal terzo
chiamato;

le somme da lui dovute erano sempre riscosse dal

rappresentante con il consenso delle società mandanti.

.

10

3.1 n motivo è inammissibile in quanto ripropone sotto

4.1 Nel motivo sono riprodotti argomenti già sviluppati
nel secondo motivo e inidonei, per la ragioni già
illustrate, ad integrare un vizio di motivazione.
Tuttavia viene aggiunto l’ulteriore argomento secondo
il quale la rappresentante aveva sempre provveduto a

consenso della mandante; questa osservazione comportava
la necessità di esplorare la possibilità che il
creditore avesse autorizzato la rappresentante ad
incassare, possibilità che la sentenza di appello ha
escluso malgrado la deduzione dello Iervolino di
reiterati pagamenti alla rappresentante.
Il giudice di appello ha omesso di valutare, come
invece avrebbe dovuto, le dichiarazioni di riscossione
di somme prodotte in atti al fine di stabilire, in via
gradata, se effettivamente queste dichiarazioni fossero
riferibili a pagamenti di forniture della rappresentata
e se tale modalità di pagamento fosse usuale per
inferirne, eventualmente, il pagamento a soggetto
autorizzato a riceverlo.
Entro questi limiti deve essere accolto il quarto
motivo con rinvio ad altro giudice perché motivi
tenendo conto dei sovra esposti rilievi.

Il

riscuotere le somme dovute dallo Iervolino con il

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la
violazione dell’art. 1188 c.c. sostenendo che,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di
appello, dagli atti emergeva la prova che la
rappresentante aveva il potere di riscuotere il

pagamento attraverso la rappresentante, come si
ricavava anche dal fatto che le società attrici, prima
di agire contro di lui, avevano chiesto il pagamento
alla rappresentante la quale dichiarava di avere pagato
con un assegno tratto sulla Banca di Roma;
5.1 n giudice di appello ha rilevato che le pretese
quietanze di pagamento prodotte in causa costituivano
mere dichiarazioni di scienza del rappresentante di
commercio che dichiarava di avere ricevuto del denaro
in contanti e un titolo di credito e che non
provenivano dal creditore il quale non aveva rilasciato
alcuna quietanza.
Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del quarto
motivo per effetto del quale si richiede una meno
carente motivazione sulle dichiarazioni di riscossione
di somme prodotte in atti proprio al fine di stabilire
se possa evincersi una autorizzazione a ricevere

12

i

pagamento perché egli aveva sempre provveduto al

pagamenti tenuto conto che, allo stato, non risulta in
atti che fosse richiesta la forma scritta.
6.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce la

violazione dell’art. 1188 comma 2 c.c. sostenendo che
il creditore aveva incassato l’importo da lui versato

l’ accipiens

non fosse stato legittimato si sarebbe

comunque prodotto l’effetto liberatorio perché il
creditore aveva profittato del pagamento.
6.1 n motivo è infondato perché il giudice di appello
ha affermato che non era provato che il creditore
avesse ricevuto il pagamento in contestazione in quanto
le quietanze non provavano che la somma fosse pervenuta
alla società creditrice per la mancanza di quietanza di
quest’ultima.
7. In conclusione deve essere accolto nei limiti di cui
in motivazione il quarto motivo di ricorso, restando
assorbito il quinto; devono essere rigettati gli altri
motivi.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in
relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le
spese di questo giudizio di cassazione ad altro giudice
del Tribunale di Torre Annunziata.
P.Q.M.

13

per mezzo del rappresentante e che pertanto anche se

La Corte accoglie per quanto di ragione il quarto
motivo di ricorso, dichiara assorbito il quinto e
rigetta gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto con rinvio, anche per le spese di questo

di Torre Annunziata.
Così deciso in Roma, il 11/12/2013.

giudizio di cassazione, ad altro giudice del Tribunale

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