Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13880 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13880
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3639-2010 proposto da:
G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato PAPADIA ALBERTO
MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GALLETTI
LAMBERTO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C. quale erede di D.G.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio
dell’avvocato CUFFARO VINCENZO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VINCENZO CRISTIANO, giusta mandato a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
ALLIANZ SPA – già Lloyd Adriatico SpA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1379/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE
dell’1.10.09, depositata il 20/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA
Antonietta.
Fatto
PREMESSO
Che:
con citazione notificata in data 18.2.97 G.B. conveniva in giudizio D.G.A. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che quest’ultimo, nella sua attività professionale di dentista, gli aveva arrecato riguardo all’estrazione di quattro denti e ulteriore applicazione di una protesi fissa;
si costituivano il convenuto e, quale chiamata in causa, la Lloyd Adriatico s.p.a. e l’adito Tribunale di Prato, con decisione n. 284/2003, rigettava la domanda;
a seguito dell’appello del G., costituitisi entrambi gli appellati, la Corte d’Appello di Firenze, con la decisione in esame depositata in data 20.10.2009, confermava quanto statuito in primo grado;
propone ricorso per cassazione il G. con tre motivi, con i quali rispettivamente deduce violazione dell’art. 24 Cost. e art. 2697 c.c. (per mancata ammissione dell’interrogatorio formale del D. G.), difetto di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di prova testimoniale ed erronea interpretazione dei dati delle prove testimoniali espletate;
resiste con controricorso B.C., quale erede del D. G.;
è state depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui è stato chiesto rigettarsi il ricorso “risultando tutte le relative censure sprovviste del requisito di autosufficienza, non specificando il ricorrente se e in che modo le stesse sono state oggetto di motivo di impugnazione in appello e la decisività dei mezzi istruttori in questione”;
che il Collegio ritiene pienamente condivisìbili le suddette osservazioni del Consigliere relatore;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011